Farmaci innovativi per contrasto alla pandemia Covid, al via crediti imposta nel sostegni Bis

Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che hanno stipulato contratti con società localizzate in Ue o aderenti all’accordo See

Il Dl n. 73/2021, decreto Sostegni-bis, seguendo la linea già intrapresa con il precedente decreto, prevede alcune misure finalizzate a incentivare l’attività di ricerca e nello sviluppo di farmaci innovativi da utilizzare nel contrasto alla  pandemia da Sars-Cov-2.

A tal fine l’articolo 31 introduce un credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20% dei costi sostenuti nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Sono considerate ammissibili le spese indicate dall’articolo 25 del regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo.

Con il regolamento Ue n. 651/2014, infatti, la Commissione europea, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, ha individuato alcune categorie di aiuti considerati compatibili con il mercato interno. In particolare, l’articolo 25 del citato regolamento disciplina gli aiuti previsti in materia di progetti di ricerca e sviluppo che, nel rispetto di specifiche condizioni, sono considerati compatibili con il mercato interno e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Tfue.
Nello specifico, le norme europee stabiliscono che si considerano compatibili con i trattati europei, gli aiuti statali destinati a finanziare, anche in parte, i progetti di ricerca e sviluppo, compresi in una o più delle seguenti categorie di ricerca: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale; d) studi di fattibilità. In particolare, i costi ammissibili, da imputare a una delle precedenti categorie, devono riguardare necessariamente:

  1. spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto
  2. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati
  3. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Tali costi, pur essendo inclusi nella disposizione europea, sono esclusi dall’articolo in esame dalle spese ammissibili
  4. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto
  5. spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

L’articolo 25 del regolamento, inoltre, stabilisce che gli aiuti sono considerati compatibili in misura percentuale ai costi sostenuti in base alla tipologia di ricerca effettuata e alla dimensione delle imprese coinvolte. Pertanto, è previsto che l’intensità dell’aiuto non superi: il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

Con riferimento alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, inoltre, la misura dell’aiuto pubblico può essere aumentata fino a un massimo dell’80% dei costi ammissibili in presenza di imprese di dimensioni medie o piccole. Per gli studi di fattibilità l’intensità dell’aiuto può essere elevata di ulteriori 10 punti percentuali in presenza di imprese di medie dimensioni e di ulteriori 20 punti percentuali in presenza di imprese di piccole dimensioni.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996 (recante l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana).

Il bonus in esame può essere fruito, da ciascun beneficiario, in misura non superiore a 20 milioni di euro per ciascun anno d’imposta ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (250mila euro annui) e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 (700mila euro, elevato a 2 milioni di euro per l’anno 2021 dall’articolo 22 del decreto legge in commento).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rileva ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.

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