Province e città metropolitane, attiva la procedura di invio delle delibere

La trasmissione degli atti, tramite il Portale del federalismo fiscale, al ministero dell’Economia e delle Finanze è destinata alla successiva pubblicazione, che assume portata diversa a seconda dell’imposta

Roma – Dal 16 giugno 2021 è stato attivato nel Portale del federalismo fiscale il servizio “Gestione tributi provinciali”, finalizzato alla trasmissione da parte delle province e città metropolitane delle delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria, affinché il ministero dell’Economia e delle Finanze proceda alla relativa pubblicazione sul sito internet. Ad annunciare la novità una nota di oggi, 18 giugno 2021, del dipartimento delle Finanze.
La procedura di invio tramite il Portale del federalismo fiscale, precisa il Df, è l’unica modalità di trasmissione degli atti in questione al Mef, come indicato dall’articolo 13, commi 15 e 15-quinquies, del Dl n. 201/2011. Pertanto, non sarà data pubblicazione ai documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o Pec e viene, in particolare, superata la modalità di trasmissione all’indirizzo Pec dff.delibererca@pce.finanze.it prevista dal Dm del 3 giugno 2011.

Le modalità per l’accesso al servizio “Gestione tributi provinciali” sono descritte in una guida dedicata.

La nota ricorda, in particolare, che per le delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta Rc auto (imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) la pubblicazione sul sito internet del Mef costituisce condizione di efficacia, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dlsg n. 68/2011, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.
Riguardo, invece, i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe dei tributi provinciali diversi dall’imposta Rc auto, ossia, a legislazione vigente, l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) e il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa), la pubblicazione ha una finalità meramente informativa.

Il dipartimento Finanze segnala che:

  • per gli atti relativi alle annualità precedenti al 2021, le delibere di variazione dell’imposta Rc auto, soggette a pubblicità costitutiva e quindi già pubblicate sul sito del Mef dal 2011, sono state trasferite a cura del ministero nella nuova procedura
  • per i tributi provinciali diversi dall’imposta Rc auto la pubblicazione avrà a oggetto solo le delibere tariffarie e i regolamenti relativi alle annualità dal 2021 in avanti
  • per gli atti relativi al 2021, già trasmessi tramite Pec, il Mef ha proceduto al relativo caricamento nell’applicazione e alla conseguente pubblicazione sul sito internet.

Sono, inoltre, chiariti aspetti tecnici per la trasmissione.
Il dipartimento specifica che l’invio delle delibere e dei regolamenti tramite il Portale del federalismo fiscale deve essere effettuato tramite caricamento del testo degli atti e, per le sole delibere in materia di imposta Rc auto, anche della misura dell’aliquota nelle stesse stabilita.
Il formato elettronico da utilizzare per l’invio del testo dell’atto sarà definito da un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In attesa di tale documento, la nota chiarisce che è sufficiente inserire il documento in formato pdf di dimensione non superiore a 3 mb.

Una ricevuta in pdf, scaricabile dall’utente della provincia o città metropolitana, al termine dell’operazione, e, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti, attesta il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti.
Entro le 24 ore successive all’acquisizione del documento, la stessa ricevuta viene trasmessa all’ente locale mediante Pec, utilizzando l’indirizzo che l’utente ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista degli indirizzi Pec presenti su Indice Pa.

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