Il testo prevede due norme: Esonero quote Tfr. La proposta normativa consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal cosiddetto contributo di licenziamento. Si tratta di una estensione dell’efficacia della misura di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018.
Integrazione cassa Covid. La norma prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 20221, n. 69, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
(Comunicato stampa)