Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto a essere rimborsato. A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti sia con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi) sia con un’apposita istanza. In particolare, chi utilizza il modello 730 può ottenere il rimborso Irpef direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. La somma sarà accreditata nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto. Se, per qualunque motivo, il rimborso non è erogato, si può presentare istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate del luogo in cui si risiede. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio riceveranno invece il rimborso direttamente dall’Agenzia. Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) risulta un credito e nella compilazione il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso, in alternativa potrebbe optare per il riporto del credito all’anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare, eseguiti i normali controlli, l’Agenzia rimborsa la somma spettante. Per tutte le altre ipotesi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto (per esempio, errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento. Dunque, dai rimborsi da imposte dirette o indirette per le quali si sono versate somme in eccesso rispetto al dovuto, fino ai rimborsi Irpef da 730 e/o Redditi, e comunque inclusi anche gli eventuali interessi maturati da parte dei contribuenti in attesa del rimborso spettante e, in alcuni casi, anche la restituzione delle eventuali sanzioni pagate ma che in realtà non andavano versate, la tipologia dei rimborsi lavorati dall’Amministrazione finanziaria è oramai ampia e variegata. Posizione privilegiata è occupata dall’Iva, in particolare per gli effetti diretti che i flussi dei rimborsi spesso manifestano sull’intera filiera produttiva del Paese.
Naturalmente, nel dato totale, quasi 57miliardi di euro, non sono ricompresi né i contributi a fondo perduto né i sostegni, anch’essi gestiti, lavorati ed erogati dalle Entrate.
Passiamo ora all’analisi dei trend e dei risultati conseguiti nel corso del 2020 come riportati all’interno del “Rapporto di verifica dei risultati della gestione”.
Il quadro dei rimborsi segnato da una generale accelerazione
Per quanto concerne la lavorazione dello stock arretrato dei rimborsi ai cittadini e alle imprese, l’Agenzia ha conseguito per i rimborsi Iva ordinari un risultato lievemente superiore rispetto all’obiettivo pianificato. Tuttavia, il tempo di erogazione di tali rimborsi, misurato da un indicatore di impatto, è stato decisamente migliorativo rispetto al target previsto. In pratica, 72 giorni a fronte dei 79 giorni programmati, mentre nel 2019 ci si era fermati a 90 giorni. Stesso trend migliorativo si riscontra riguardo i rimborsi Iva prioritari. Infatti, a fronte di un risultato atteso pari al 91%, è stata effettuata la lavorazione del 95,70% di quelli per i quali è stata fatta richiesta. Tale risultato è dovuto anche alle implementazioni dell’applicativo utilizzato per la lavorazione dei rimborsi, in particolare attraverso l’adozione di tecniche di analisi dei rischi. E ancora, la stessa accelerazione è osservabile in merito ai rimborsi per imposte dirette, le cui lavorazioni hanno raggiunto un valore del 95,88%, ben al di sopra del target prefissato dell’83%.
I numeri in dettaglio, spazio ai rimborsi in conto fiscale
Come detto, sfiora i 57 miliardi di euro il flusso di rimborsi fiscali lavorati dalle Entrate nel 2020. In testa, i rimborsi Iva in conto fiscale, 29,4 miliardi di euro e, a seguire, 20,5 miliardi di euro di rimborsi da imposte dirette anch’esse in conto fiscale. In sostanza, i rimborsi in conto fiscale sono il cuore dei flussi in uscita dalle Entrate verso cittadini e imprese. In realtà, si tratta d’una norma “lontana” nella sua entrata in vigore, “vicina” nella sua ultima formulazione. Partiamo dall’inizio: la legge n. 413/1991 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, mentre è facoltativa per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge (articolo 78, commi 27 e seguenti). Successivamente, con il decreto n. 567/1993 del Mef, sono state stabilite le regole attuative del conto fiscale. In ultimo, il Dl n. 50/2017 (decreto conti pubblici –articolo 1, comma 4-bis) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale fossero pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dal Dlgs n. 241/1997 (articolo 22, comma 3). Con un successivo decreto del Mef il compito di disciplinare le relative modalità di attuazione è stato assolto. Una rivisitazione quindi della normativa relativa alle procedure di rimborso che, di fatto, ha fornito le basi per una maggiore razionalizzazione e per l’accelerazione nell’erogazione degli stessi.
Avviso ai Contribuenti 1, modalità erogazione rimborsi
L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (Iban), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo. Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane Spa.
Avviso ai Contribuenti 2, accredito rimborsi su conto corrente
I contribuenti che intendono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito internet dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c). Questa modalità di pagamento consente di velocizzare l’erogazione dei rimborsi ed evitare inconvenienti. L’accredito dei rimborsi sul c/c può essere richiesto anche compilando l’apposito modello (disponibile sul sito dell’Agenzia, seguendo il percorso Home – Cittadini – Pagamenti e Rimborsi – Rimborsi – Accredito rimborsi su conto corrente – Modello e istruzioni), che, per ragioni di sicurezza dei dati, può essere presentato esclusivamente seguendo le modalità indicate dai professionisti competenti.
Avviso ai Contribuenti 3, il pagamento del rimborso non è andato a buon fine
Se il pagamento del rimborso non va a buon fine, l’Agenzia effettua un altro tentativo di pagamento. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza
Avviso ai Contribuenti 4, il rimborso è minore o maggiore di quanto ci si attendeva
A seguito dei controlli dell’Agenzia, può risultare un rimborso di importo differente (maggiore o minore) rispetto a quello richiesto dal contribuente con la presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione sull’esistenza di un possibile maggior credito emerso dalle operazioni di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, che potrà essere confermato o come credito per la dichiarazione successiva o come rimborso per l’anno in corso. In generale, se il rimborso riconosciuto dall’Agenzia non corrisponde a quanto il contribuente ha richiesto, per maggiori informazioni è possibile: telefonare ai numeri 800.90.96.96 da telefono fisso, oppure 0696668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore) o 0039 0696668933 se dall’estero (costo a carico del chiamante) oppure recarsi presso un ufficio territoriale. In ogni caso, il contribuente può opporsi seguendo le regole del contenzioso ì
Compensazione dei ruoli con i crediti d’imposta
Il contribuente che attende un rimborso e risulta contemporaneamente destinatario di una o più cartelle di pagamento per tributi erariali, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, riceve da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione una comunicazione con cui gli viene proposto di compensare i debiti con i crediti (secondo le modalità previste dall’art. 28-ter del Dpr n. 602/1973). La comunicazione contiene tutte le informazioni sul rimborso, sui ruoli da compensare e le istruzioni da seguire.