Con il provvedimento sono state definite le regole operative e la finestra temporale, tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021, entro la quale va inviata telematicamente l’istanza per accedere all’indennizzo.
Vediamo ora nello specifico di cosa si tratta.
Innanzi tutto va ricordato che il contributo “Sostegni-bis per le attività stagionali”, individuato come già detto dai commi 5 a 15 del Dl n. 73/2021, è alternativo al cfp “Sostegni-bis automatico” individuato dai commi da 1 a 4 dello stesso articolo. Per coloro a cui viene erogato il contributo “Sostegni-bis automatico”, l’importo del contributo “Sostegni-bis attività stagionali” erogato a seguito della presentazione dell’istanza viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell’importo del contributo “Sostegni-bis automatico” percepito, che viene quindi in questo caso conteggiato come un acconto del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
Chi ne può beneficiare
I titolari di partita Iva attivata in data non successiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto) e la cui attività e partita Iva non sia cessata alla stessa data possono presentare l’istanza utilizzando il modello, con le relative istruzioni, pubblicato insieme al provvedimento del 2 luglio scorso. Si tratta dei soggetti che sono residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario, mentre ne risultano esclusi gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.
L’accesso al contributo “alternativo” è riservato ai contribuenti che
- nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 10 milioni euro
- hanno una media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quella del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020.
Il requisito del calo del fatturato deve sussistere sempre, poiché non è prevista, come per i precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.
Il calcolo del quantum contributo spettante dipende da diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l’ottenimento o meno del precedente contributo “Sostegni” e la fascia di ricavi dell’anno 2019.
I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019.
Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza e il contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.
I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali contribuenti verrà erogato l’intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza.
Il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” non prevede un importo minimo e può essere richiesto per un importo massimo di 150mila euro.
La richiesta di contributo può essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o da un intermediario che può avere una delega onnicomprensiva o una specifica per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.