Roma – La ripresa della riscossione incombe sui contribuenti italiani, dal prossimo 1° settembre infatti, scatta l’obbligo di pagare le cartelle esattoriali arretrate, sospese dai vari provvedimenti Covid, entro la fine del mese successivo. Ci sono poi le nuove date della Rottamazione ter e del Saldo e stralcio contenute nel Sostegni bis, decreto legge 73/2021.
In sostanza come ben noto, i diversi provvedimenti che si sono succeduti hanno bloccato la riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (con l’eccezione dei residenti nelle prime zone rosse 2020, per i quali lo stop è iniziato il 21 febbraio 2020). In questo periodo, anche non pagando le somme contestate tramite cartelle esattoriali non si rischiava il proseguimento dell’attività di riscossione. Dal I° settembre, invece, la situazione torna normale (invio nuovi cartelle e altri atti, procedure esecutive, pignoramenti presso terzi). Non solo: se c’erano pignoramenti in corso all’8 marzo scorso e poi sospesi, questi riprenderanno automaticamente il primo settembre.
Per pagare tutte le somme sospese in questo anno e mezzo il termine è il 30 settembre. Non è necessario versare tutto l’arretrato in un’unica soluzione ed è quindi possibile una rateazione presentando però la domanda entro questa scadenza temporale. Ciòevita la ripresa delle procedure di recupero.
Coloro che avevano già in essere un piano di rateazione hanno dunque due possibilità:
- versare tutte le rate non pagate entro il 30 settembre,
- pagare quelle che impediscono la ripresa delle procedure di recupero evitando la decadenza dal piano, che scatta in presenza di dieci rate non pagate (prima erano cinque).
Quindi, chi ha interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovrà effettuare entro il 30 settembre il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione.
Chi ha aderito alla Rottamazione-ter e al Saldo e stralcio ha più tempo per pagare le rate 2020. Attenzione: questa regola vale solo per chi è in regola con le rate 2019 e non ha ancora pagato (interamente o parzialmente) quelle scadute nel 2020 e 2021.
Ed ecco il Calendario con le nuove scadenze
- 31 luglio 2021 per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti cinque giorni di tolleranza, il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021);
- 31 agosto 2021 per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- 30 settembre 2021 per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- 31 ottobre 2021 per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.
- 30 novembre 2021 per tutte le rate 2021, quindi, le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 e quelle del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Questa scadenze prevedono tutte i cinque giorni di tolleranza previsti dall’articolo 3, comma 14-bis, dl 119/2018. Per effettuare questi pagamenti, si possono utilizzare i bollettini della “Comunicazione delle somme dovute” arrivati con l’adesione alle misure di definizione agevolata, anche se i versamenti vengono effettuati in date differenti. Chi ha smarrito la “Comunicazione” può chiederne una copia utilizzando il servizio online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
I contribuenti non in regola con le rate 2019 della Rottamazione o del Saldo e stralcio hanno perso il diritto a restare nella definizione agevolata, quindi il Fisco riprenderà le normali procedure di riscossione. Anche in questi casi, è possibile chiedere al rateizzazione.
Ricordiamo infine che il Sostegni bis ha previsto il condono delle cartelle fino a 5mila euro, affidate all’agente della riscossione fra il primo gennaio 200 e il 31 dicembre 2010, per i contribuenti con ISEE fino a 30mila euro. La cancellazione è prevista entro il 31 ottobre.