Riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, l’Agenzia, come ribadito anche nella circolare n. 7/2021, ricorda che se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione esclusa dall’agevolazione.
In tale caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, l’intervento di ristrutturazione da quello di ampliamento. In alternativa, deve essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità. Resta fermo che il Superbonus si applica a condizione che i locali adibiti a spogliatoi, prima dell’intervento, siano dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Con specifico riferimento all’Ape ante e post intervento, considerato che lo spogliatoio non costituisce unità autonoma, l’Agenzia ritiene che tale certificazione debba riguardare l’intero immobile esistente e non solo i locali adibiti a spogliatoio.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che in presenza di un contributo pubblico percepito dall’Asd, come riferito dall’istante, se tale somma è stata utilizzata anche per gli interventi nei locali adibiti a spogliatoi, dovrà essere detratta dalle spese che possono accedere al Superbonus qualora non concorra alla formazione del reddito dell’istante.
Riguardo la possibilità di presentare l’asseverazione antisismica prima della fine lavori, l’Agenzia ritiene il problema superato dal momento che gli interventi antisismici non sono agevolabili.