Possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). L’auto rottamata doveva essere intestata da almeno un anno all’intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente alla data di acquisto della stessa vettura, oppure, in caso di locazione finanziaria, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o a uno dei familiari.
Per ottenere il bonus le persone fisiche dovranno inoltrare per via telematica, all’amministrazione finanziaria, un’istanza entro il termine e secondo lo schema definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare quanto hanno speso nel 2020 per l’acquisto dei veicoli agevolabili (monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibili).
L’Agenzia, sulla base del fondo stanziato e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, determinerà, con provvedimento del direttore, la percentuale di credito attribuibile a ogni richiedente.
L’incentivo non è cumulabile con altri benefici fiscali riconosciuti per le stesse spese.
Il credito d’imposta, stabilisce il decreto, è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi 2023).