Il documento – in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2019, concernente le “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione” – approfondisce il tema dell’importanza dell’attività fisica nella prevenzione e nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili (malattie cardio-cerebrovascolari, oncologiche, respiratorie e psichiatriche) quale “strumento terapeutico” necessario per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, nonché per garantire un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita.
Il testo aggiorna, inoltre, le raccomandazioni sulla base delle nuove indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contenute nelle “Linee guida su attività fisica, comportamento sedentario e sonno per i bambini sotto i 5 anni” del 2019 e nelle “Linee guida su attività fisica e comportamenti sedentari” del 2020, descrivendo i benefici dell’attività fisica per ciascuna fascia d’età, in riferimento a situazioni fisiologiche e patologiche.
Il documento include, anche, una riflessione su come “poter rimettere in moto” la popolazione nella fase post pandemica e su come poter costruire possibilità e opportunità di pratica dell’attività fisica tenendo conto anche degli ostacoli e delle restrizioni imposte dalla situazione emergenziale.
Le nuove Linee di indirizzo, in continuità con le precedenti emanate nel 2019, sottolineano l’importanza dell’approccio strategico life-course, per setting e di contrasto alle diseguaglianze di genere e sociali definito dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 (adottato con Intesa Stato–Regioni del 6 agosto 2020), ribadendo i principi dell’intersettorialità e dell’“Health in all policies”. Esse contengono, inoltre, riferimenti all’attività fisica adattata (AFA) e all’esercizio fisico strutturato, così come definiti dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”), da eseguire sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, anche in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le “palestre della salute”.
Il documento adottato rappresenta uno strumento a disposizione dei decisori, degli operatori sanitari e non e dei diversi stakeholder coinvolti a vario titolo nella promozione dell’attività fisica, per favorire sinergie e interventi volti a incrementarne i livelli in tutta la popolazione attraverso una maggiore omogeneità di azione a livello nazionale, tenendo anche conto delle previsioni dell’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”), con cui sono stati aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) della promozione della salute (inclusa la promozione dell’attività fisica) quale “prestazione” esigibile.