Lo annuncia lo stesso Esecutivo nel comunicato di fine seduta, sottolineando che l’ultimo accordo, con l’inserimento del principio di reciprocità, delinea un rinnovato quadro giuridico, il quale si differenzia dal precedente, volto unicamente a regolare il trattamento fiscale riservato ai frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.
Quanto alla vera e propria imposizione, fanno sapere da palazzo Chigi, la nuova intesa stabilisce il metodo della tassazione concorrente, in sostanza, attribuisce i diritti di “prelievo” sia allo Stato di residenza del lavoratore sia a quello della fonte del reddito percepito dal dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica, poi, le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente a quelle prelevate nell’altro Stato.
Infine, il testo fornisce una definizione di aree di frontiera e una definizione di lavoratori frontalieri e prevede alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera.