Roma – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto
Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere
con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass
rafforzato alle seguenti attività:
– alberghi e strutture ricettive;
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– sagre e fiere;
– centri congressi;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso
il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti
stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo
vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
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Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora
sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione
al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua
all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in
tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche,
determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e
al 35% per gli impianti al chiuso.
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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di
attività e organizzazione di cui all’ articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (decreto del Presidente della
Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica
amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi
mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l’individuazione e l’abrogazione degli
adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui
all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113.
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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato:
– la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020
nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia;
– la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli
eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di dicembre 2019 nel territorio della
provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo;
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– la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli
eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio
delle province di Belluno, di Treviso e di Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, di
Vicenza, di Longare e dell’area dell’Alto Vicentino in provincia di Vicenza e della fascia
costiera della provincia di Venezia;
– la dichiarazione dello stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al
26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle
province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Per far
fronte alle esigenze più immediate sono stati stanziati 6.000.000 di euro a carico del Fondo
per le emergenze nazionali;
– l’ulteriore stanziamento di 1.850.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza
degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel
territorio delle provincie di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in
provincia di Trieste;
– la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di sei mesi, in conseguenza delle
elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO2 e H2S rilevate nel territorio
dell’isola di Vulcano, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina. Per le
esigenze più immediate, è stata stanziata la somma di 2.000.000 di euro a carico del Fondo
per le emergenze nazionali.