ROMA – L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 60 del 31 gennaio 2022, ha chiarito che se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai fini dell’imposta di registro, un’unica comunione e, quindi, un’unica massa da dividere, se l’ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa.
Il notaio istante, incaricato di ricevere un atto pubblico di scioglimento della comunione ereditaria, rappresenta che un soggetto ha acquistato negli anni, in comunione con il padre, diversi immobili con più atti notarili. Detti acquisti sono stati fatti da padre e figlio per quote diverse; il padre, inoltre, era proprietario esclusivo di altri immobili. Deceduto il padre, sono rimasti eredi il suddetto figlio e un’altra figlia, che ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di un compendio da individuare, di valore pari ai suoi diritti.
Il notaio rappresenta che, a seguito del decesso del padre, le quote di spettanza di fratello e sorella sui cespiti paterni sono per alcuni immobili 1/2 ciascuno, per altri 3/4 e 1/4, per altri 2/3 e 1/3 e per altri 5/8 e 3/8.
I coeredi, tuttavia, intendono concludere una divisione ereditaria alla pari e senza conguagli in denaro: pertanto – confortati dalla lettera dell’articolo 34, comma 4, Dpr n. 131/1986 (Tur) e dall’interpretazione del notaio – vorrebbero dichiarare in atto che l’intero compendio costituisce un unico patrimonio indiviso, accomunato dal decesso del padre, pur se formato da cespiti intestati tra loro in misura diversa.
La risposta dell’Agenzia
L’articolo 34, comma 4 Dpr n. 131/1986 dispone che “le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”. Tale disposizione riguarda le “masse plurime” che ricorrono, ai fini civilistici, quando gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni non in forza di un titolo unitario, bensì per effetto di una pluralità di titoli.
In tal caso, ogni titolo di acquisto genera una comunione in rapporto al bene che ne è oggetto e l’atto di scioglimento della comunione non concretizza un’unica divisione, ma tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni, a eccezione del caso – regolato, appunto, dall’articolo 34, comma 4 citato – in cui l’ultimo acquisto di quote derivi da successione a causa di morte.
Sul punto, la circolare 37/1986 ha chiarito che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte, dalla quale deriva l’ultimo acquisto di quote, riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi. La circolare precisa, inoltre, che anche gli acquisti precedenti, derivanti sia da altre successioni, sia da compravendite o donazioni, devono sempre riferirsi a tutti i condividenti.
Dunque, se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai fini dell’imposta di registro, un’unica comunione e, quindi, un’unica massa da dividere, se l’ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa.
La legge tende, infatti, a favorire la definitiva attribuzione dei beni ai soggetti, di regola legati fra loro da vincoli di parentela, che hanno proprietà comuni, seppure derivanti da titoli diversi (cfr circolare n. 37 citata). Con la successiva circolare 18/E/3 (cfr paragrafo 2.2.3: “Le masse plurime”), è stato, inoltre, chiarito che ogni titolo di acquisto genera una comunione; tuttavia non costituiscono autonomo titolo gli acquisti di quote ideali dei medesimi beni già compresi nella massa divisionale (cfr anche Cassazione, pronuncia n. 27075/2014).
L’ipotesi in esame
Passando al caso che in commento, l’Agenzia ritiene che, per effetto della successione, rispetto alle masse comuni precedenti, gli attuali comunisti ereditari subentrano nella titolarità delle quote, sostituendosi agli originari comunisti, con ciò realizzando una mera variazione soggettiva di quote.
In relazione ai titoli fondativi, dette comunioni sono rimaste sempre le stesse: il figlio ha incrementato le sue quote originarie dei beni e la figlia è subentrata pro-quota nella posizione del padre. Inoltre, con l’acquisto mortis causa delle quote dei beni originariamente di proprietà esclusiva del de cuius si è realizzata la riunificazione delle masse, ex articolo34, comma 4 Tur, in considerazione della perfetta identità tra coloro che procederanno alla divisione ereditaria e i partecipanti alla comunione delle singole masse da dividere.
Da qui la correttezza della prospettazione dell’istante, secondo cui, nel caso di specie, possa trovare applicazione la norma da ultimo menzionata, in quanto la successione mortis causa (ultima provenienza) accomuna l’intero compendio in un’unica massa, senza la formazione di “masse plurime”.
L’atto di divisione, infatti, rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l’attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota di diritto spettante prima della divisione.
In materia, la citata circolare n. 18/2013 (paragrafo 2.2.1.) chiarisce che, ai fini dell’imposta di registro, si ha “divisione senza conguaglio” quando con l’atto di scioglimento della comunione vengono assegnati a ciascun condividente beni per un valore complessivo corrispondente al valore della quota di diritto a essi spettante sulla massa comune. In tal caso, l’atto di divisione rientra nella categoria degli “atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura” e deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell’aliquota dell’1% applicata al valore della massa comune (cfr articolo 3 Tariffa, Parte I, allegata al Tur).
Diversamente, la “divisione con conguaglio” (paragrafo 2.2.2) si ha quando a un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune.
Al riguardo, l’articolo 34 Tur, ai primi due commi, stabilisce che “1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente (…). 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, (…) sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti (…)”.
Quindi, nella fattispecie in esame, se nell’assegnazione dei beni risulta un valore complessivo eccedente il 5% del valore della quota di diritto spettante a ciascun condividente, troverà applicazione l’imposta di registro con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.