Al proposito, ricordiamo che il legislatore, dopo la stretta operata con il Dl 157/2021, poi abrogato dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 41, legge n. 234/2021) che ne ha però interamente assorbito i contenuti, ha adottato altre misure di contrasto alle truffe nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche con il decreto “Sostegni-ter” (articolo 28, Dl n. 4/2022): per i bonus legati a interventi edilizi e a quelli emergenziali anti Covid, non sono più possibili cessioni “a catena”, bensì, oltre allo sconto in fattura sul corrispettivo, è legittimo un solo trasferimento.
Considerato che il il Dl n. 4/2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, a partire da oggi, 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni, riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’odierno provvedimento, viene prorogato il termine a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Cessione bonus edilizi: aggiornato il canale e nuove Faq
Dopo l’approvazione del nuovo modello di comunicazione delle opzioni di cessione o di sconto in fattura, avvenuta con un provvedimento di ieri, l’Agenzia ha aggiornato il canale per la relativa trasmissione. I contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per bonus facciate e Superbonus.