La prescrizione dei debiti – Informativa dello Studio Legale Antonaci

ROMA 8 FEB 2022 – Quando ci si imbatte in situazioni debitorie, la sensazione è di poter entrare in un vicolo senza uscita. Quando ci sono situazioni peraltro che si complicano con il trascorrere del tempo e con l’aggiunta di una crescente mole di importi debitori, c’è sicuramente un problema da risolvere. E’ chiaro che la legge prevede che chiunque abbia un credito nei confronti di qualcun altro può esercitare il suo diritto a pretendere il pagamento del denaro che gli spetta entro un determinato periodo di tempo.

Quando però sarà  trascorso tale periodo, il creditore non avrà più la possibilità di riottenere i propri soldi in quanto il debito si è estinto per prescrizione. I diritti indisponibili, come la proprietà, le azioni di riconoscimento o di divisione di un’eredità, quelle di riconoscimento di un figlio o di contestazione della paternità, non sono invece  soggetti a prescrizione.

Analizzando  il contesto normativa vigente nella nostra nazione a proposito della prescrizione di un debito e come si fa a contestate il pagamento di un debito prescritto.

Esiste la prescrizione, che spesso però non è ben spiegata o conosciuta. Ovvio in base alle casistiche esistono termini precisi, e bisogna fare calcoli adeguati. Ci son oprescizioni di 6 mesi, 1 anno, 3 anni e 5 anni (che costituiscono prescrizioni brevi), mentre le  prescrizioni ordinarie avvengono in dieci anni.

Poi sussistono casi in cui si possa applicare la prescrizione presuntiva, situazioni in cui il debito dovrà essere pagato in un periodo compreso tra sei mesi ed un anno, ed in caso di mancato pagamento sarà la figura del creditore che avrà a suo carico la presentazione dell’onere della prova, mentre il debitore dovrà attendere semplicemente il trascorrere del tempo di prescrizione.

Di norma, la prescrizione per debiti  derivanti da contratti o atti leciti è pari a 10 anni, mentre la prescrizione per i debiti derivanti da atti illeciti è pari a 5 anni.

Il conteggio del termine di prescrizione ha inizio dal primo giorno in cui può essere fatto valere il diritto da parte del creditore fino all’ultimo previsto dalla legge

I debiti da pagare vengono solitamente notificati con una cartella di pagamento, che contiene: gli importi, la motivazione l’anno in cui era previsto quanto non versato.

“Il termine di prescrizione dunque – spiega l’Avv. Emanuele ANTONACI  – scatta dal momento in cui il contribuente riceve la cartella di pagamento: nel caso in cui dovesse perderla, potrà chiedere all’agenzia di riscossione la stampa dell’estratto di ruolo.”

I debiti il cui termine di prescrizione è pari a 5 anni sono ad esempio

  • gli Affitti;
  • i canoni di locazione;
  • le bollette telefoniche, mentre per quelle di luce, gas e acqua la prescrizione è pari a 2 anni;
  • le rate dei mutui;
  • le dichiarazioni dei redditi, IVA e documentazione allegata;
  • le assicurazioni;
  • i bollettini;
  • le spese condominiali;
  • il capitale nominale dei titoli di Stato;
  • le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
  • le annualità delle pensioni alimentari;
  • le multe;
  • le spese di ristrutturazione;
  • le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
  • gli interessi;
  • i debiti che devono essere pagati entro un anno oppure in termini più brevi:
  • i diritti derivanti dai rapporti sociali nel caso di società iscritta nel registro delle imprese;
  • il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

La prescrizione avviene invece dopo 3 anni per:

  • la tassa automobilistica, ovvero il bollo auto;
  • il diritto dei professionisti a ricevere il compenso per l’opera prestata
  • il diritto dei notai per gli atti del loro ministero.

La prescrizione è pari a 1 anno per:

  • il versamento di rette scolastiche;
  • l’abbonamento a palestre, piscine, centri sportivi;
  • il costo dei farmaci;
  • il compenso degli ufficiali giudiziari per gli atti da loro compiuti;
  • le rate dei premi assicurativi RC, furto e incendio, ma è di 2 anni per gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione;
  • il diritto al risarcimento per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli.

I debiti si prescrivono infine dopo 6 mesi nel caso in cui fossero stati contratti:

  • per le spese di vitto e alloggio presso una struttura alberghiera;
  • per gli alloggi con o senza pensione.

In ogni caso è sempre bene procedere ad una “ristrutturazione del debito” in quanto sono talmente tante le casistiche applicabili spesso non note. Lo Studio Legale Antonaci è in costante aggiornamento normativo ed è sempre impegnato nel trovare soluzioni e vie d’uscita decisamente percorribili.

www.studiolegaleantonaci.it

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