Le istanze dovranno essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate e sarà l’Agenzia stessa ad accreditare la somma attribuita sui conti correnti dei beneficiari.
Il provvedimento, firmato dai ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze, una volta “confezionato” e inviato alla Corte dei contri, era stato preannunciato da una nota pubblicata sul sito del Mise lo scorso 4 gennaio .
Disponibilità finanziarie
Complessivamente, la “dote” disponibile per il 2021 è pari a 60 milioni di euro di cui:
- 40 milioni al settore del wedding
- 10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie
- 10 milioni al settore dell’Horeca.
Via d’accesso, la riduzione di fatturato
Possono richiedere il contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. I soggetti costituiti nel 2019 dovranno fare il confronto tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020. Inoltre, occorre aver registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Mef.
Nel dettaglio, l’agevolazione è riservata agli operatori che svolgono una delle attività prevalenti, secondo quanto risulta comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, individuate nell’allegato al decreto in esame. In particolare:
- per il comparto wedding, le imprese dei codici Ateco indicati nella tabella A dell’allegato, i cui ricavi, nel 2019, sono derivati almeno per il 30% da prodotti o servizi inerenti matrimoni, feste e cerimonie
- per il comparto “intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie” il riferimento è ai codici della tabella B
- nella tabella C, infine, gli Ateco ammessi riguardanti le attività del settore Horeca.
Inoltre, tra le ipotesi di esclusione, sono menzionate le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Quest’ultima limitazione non si applica alle micro-piccole imprese, a meno che non siano in liquidazione o abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
Modalità di assegnazione del contributo
Le somme attribuite potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Detto ciò, terminata l’istruttoria e la verifica delle istanze, le somme saranno ripartite secondo le seguenti percentuali:
- il 70% tra tutte le imprese ammesse al beneficio
- il 20%, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui sopra, tra le imprese ammesse che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 100mila euro
- il restante 10%, sempre in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni precedenti, tra le imprese ammesse con ricavi superiori a 300mila euro.
Gli importi erogati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
Istanze all’Agenzia delle entrate
Le domanda di accesso al beneficio devono essere inviate esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate e devono contenere l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione. Ogni operatore può presentare una sola richiesta di contributo.
Termini, contenuti e modalità di trasmissione della domanda saranno definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. E sarà l’Agenzia ad accreditare sui conti correnti bancari o postali indicati dai richiedenti la sovvenzione riconosciuta.
In attesa del sì della Commissione europea
Il decreto precisa, infine, che l’operatività delle disposizioni in esso contenute, è subordinata all’approvazione della Commissione europea alla luce delle limitazioni previste in tema di aiuti di Stato.
Sarà il Mise a occuparsi della registrazione del regime agevolativo nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, mentre l’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione, nello stesso Registro, degli aiuti individuali erogati.