L’agevolazione vale anche per le fabbriche che iniziano l’attività nel 2022.
Per la fruizione dell’imposta in misura ridotta il depositario autorizzato della fabbrica deve comunicare via Pec all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gu, gli estremi della licenza fiscale e il volume di birra che intende produrre nel 2022, che deve rispettare i parametri suindicati, e ogni eventuale variazione dei dati trasmessi.
Lo stesso depositario entro il 31 gennaio 2023 deve inviare il riepilogo del prodotto realizzato e condizionato nel 2022, complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della birra immesso in consumo nello stesso anno, con indicazione dell’accisa versata e dell’aliquota applicata.
L’accisa in misura ridotta vale anche per il soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra con sede in Ue, se la produzione della stessa fabbrica è superiore a 10mila ettolitri e fino a 60mila ettolitri. Anche in questo caso sussiste l’obbligo di comunicare all’ufficio delle Dogane una dichiarazione riepilogativa con i volumi di birra condizionata i codici e il prodotto immesso in consumo nel territorio nazionale con l’accisa applicata.
Un eventuale avviso di pagamento sarà emesso dalle Dogane qualora le dichiarazioni evidenzino che è dovuta un’accisa maggiore di quella versata. Parimenti nel caso in cui sia stata versata un’imposta maggiore di quella dovuta, il depositario può presentare all’ufficio competente un’istanza di rimborso, entro il 28 febbraio 2023.
L’agevolazione vale anche per i microbirrifici che superano il limite di produzione dei 10mila ettolitri e che nel corso del 2022 adeguano l’assetto del deposito fiscale a quello stabilito nel decreto ministeriale n. 153/2001, previa comunicazione dell’esercente all’ufficio competente. In tal caso non trova applicazione la misura che prevede l’emissione di un avviso di pagamento per il recupero dell’accisa dovuta (articolo 5 del decreto del Mef 4 giugno 2019).
In caso di maggiore accisa versata sulla birra immessa in consumo tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione (articolo 10-bis, comma 3, del citato decreto Mef del 4 giugno 2019) il depositario autorizzato della fabbrica presenta al competente ufficio un’istanza di rimborso mediante accredito a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.
Le domande per i rimborsi devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.