Roma – Confermate per il periodo 3 maggio – 8 luglio 2022 le aliquote di accisa di: 478,40 euro per mille litri per la benzina, di 367,40 euro per mille litri per gli oli da gas o il gasolio utilizzato come carburante e di 182,61 euro per mille chilogrammi per il Gpl. Mantenuta, quindi, l’efficacia delle riduzioni introdotte dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 21/2022, dall’articolo 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro della transizione ecologica del 18 marzo 2022 e successivamente dal decreto interministeriale del 6 aprile 2022. I chiarimenti nella circolare n. 23 dell’8 giugno 2022 dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
Va ricordato che l’articolo 1 del Dl n. 38/2022, ora abrogato dalla legge di conversione del Dl n. 21/2022 (legge n. 51/2022) aveva apportato un ulteriore rideterminazione di alcune aliquote di accisa. Il decreto in esame quindi conferma le aliquote agevolate introdotte dalla disposizione di favore.
La circolare delle Dogane ricorda fra l’altro che il Dl n. 51/2022 all’articolo 1-bis, comma 1, lettera a) ha previsto che la rideterminazione temporanea che va dal 3 maggio all’8 luglio vale anche per un’ulteriore aliquota di accisa e cioè quella relativa al gas naturale usato per autotrazione che va da euro 0,00331 per metro cubo ad euro zero per metro cubo.
Di tale aliquota si dovrà tener conto in sede di liquidazione dell’accisa nelle fatturazioni del gas naturale per autotrazione forniti in questa finestra temporale.
L’articolo 1-bis, comma 3, del Dl 21/2022 prevede, inoltre, l’obbligo per gli esercenti depositi commerciali e per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (articolo 25 comma 2, lettera b), di trasmissione al competente Ufficio delle dogane, tramite Pec ovvero in via telematica, entro il 15 luglio 2022, i dati sulle quantità dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022 (per le istruzioni operative si veda la circolare n. 11/2022).
Terminato il periodo in cui hanno efficacia le riduzioni, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali non saranno più tenuti ad annotare nel documento amministrativo semplificato telematico (Das) l’aliquota di accisa applicata ai prodotti energetici, secondo le indicazioni dell’articolo 1, comma 6 del Dl n. 21/2022.