ROMA – Dopo gli approfondimenti dei giorni scorsi su specifici temi (calendario fiscale, esterometro, reverse charge, registrazione degli atti in termine fisso, dichiarazioni precompilate, scelta dell’8, 5 e 2 per mille), concludiamo l’esame dei contenuti del decreto legge 73/2022, la cui legge di conversione 122/2022 con le modifiche apportate dal Parlamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto, proponendo una tabella riepilogativa con tutte le disposizioni di natura tributaria presenti nel provvedimento.
Norma | Contenuto |
Art. 1, co. 1-2 |
Vidimazione quadrimestrale dei repertori Vedi “Dl Semplificazioni fiscali – 4: registrazione atti entro 30 giorni” |
Art. 1, co. 2-bis |
Registri contabili Modificata la disposizione in base alla quale la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, è considerata comunque regolare se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati su richiesta degli accertatori e in loro presenza (articolo 7, comma 4-quater, Dl 357/1994). L’efficacia della norma è stata estesa alla conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico, pur in difetto di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). |
Art. 2 | Scheda per l’otto, il cinque e il due per mille Vedi “Dl Semplificazioni fiscali – 5: scelte per 8, 5 e 2‰ solo digitali” |
Art. 3, co. 1-6 |
Calendario fiscale Vedi “Dl Semplificazioni fiscali – 1: calendario con alcune variazioni” |
Art. 3-bis | Modello F24 In arrivo un altro ampliamento della disciplina dei versamenti unitari, ossia l’impiego del modello F24 per pagare imposte, tasse e contributi allo Stato, agli enti territoriali e ad enti previdenziali (articolo 17, Dlgs 241/1997): un decreto del Mef dovrà individuare e regolamentare le tipologie di ulteriori versamenti effettuabili con quella delega di pagamento. Ciò per consentire ai contribuenti di avvalersi di tale modalità semplificata per corrispondere qualsiasi imposta, tassa o contributo. |
Art. 4 | Modifica domicilio fiscale Snellita la procedura di revoca e variazione del domicilio fiscale fissato dall’amministrazione (articolo 59, Dpr 600/1973): è ora prevista l’emanazione di un unico provvedimento, mentre fino ad oggi ne servivano due, uno di revoca e uno relativo alla nuova variazione. Inoltre, è stata “aggiornata” l’autorità competente a stabilire – d’ufficio o, in presenza di circostanze particolari, a seguito di motivata richiesta dell’interessato – il domicilio fiscale di un contribuente, anziché nel comune della residenza anagrafica, in quello dove si svolge in modo continuativo la principale attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anziché nel comune della sede legale, in quello dove è situata la sede amministrativa: è l’Agenzia delle entrate, più precisamente la Direzione regionale o la Divisione contribuenti (non più l’Intendente di finanza o il Ministro per le finanze), a seconda che lo spostamento del domicilio avvenga nell’ambito della stessa regione o in altra regione (non più della stessa provincia o in altra provincia). La successiva revoca (spetta all’organo che ha emanato il provvedimento originario) e l’eventuale ulteriore variazione hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di notifica del relativo provvedimento. |
Art. 5 | Rimborsi fiscali agli eredi Velocizzata la procedura di erogazione agli eredi dei rimborsi fiscali spettanti al defunto. Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 28, Dlgs 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) dispone che i chiamati all’eredità – come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge – riceveranno direttamente, secondo la propria quota ereditaria, i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, sempreché non abbiano preventivamente espresso una diversa volontà (un provvedimento delle Entrate definirà le modalità di trasmissione della comunicazione). Chi riceve il rimborso, ma non intende accettarlo, riversa l’importo alla stessa Agenzia. |
Art. 6 | Dichiarazione precompilata Vedi “Dl Semplificazioni fiscali – 6: precompilate, meglio non toccarle” |
Art. 6-bis | Conclusione attività istruttoria Introdotto l’obbligo per l’amministrazione finanziaria, in caso di attività istruttorie di controllo del cui avvio il contribuente è stato informato, di avvisare l’interessato, in forma semplificata, dell’esito negativo della procedura entro 60 giorni dalla sua conclusione. Gli strumenti di dialogo (Sms al cellulare, e-mail, app “IO”) saranno individuati da un provvedimento della stessa AF, che definirà anche con quale modalità il contribuente dovrà fornire i propri dati per consentire la comunicazione. La novità, che non si applica alle attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600, per le imposte sui redditi, e articolo 54-bis, Dpr 633/1972, per l’Iva), è stata incorporata nello “Statuto dei diritti del contribuente”, aggiungendo un nuovo comma 5-bis all’articolo 6 della legge 212/2000. La comunicazione dell’esito negativo, tuttavia, non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria. |
Art. 6-ter | Pignoramento di immobili Introdotta, nell’ambito delle procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, una nuova disciplina, che consente al debitore di effettuare la vendita diretta di immobili, se gli stessi sono censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane. In tale circostanza, il debitore, con il consenso dell’agente della riscossione, può procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate. I costi per la perizia sono a carico del debitore, che li versa all’agente insieme al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro novanta giorni dalla consegna della perizia; trascorso tale termine, l’agente della riscossione, in assenza di pagamento, procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, con l’aggiunta delle spese esecutive. La novità, contenuta nel nuovo comma 2-quinquies dell’articolo 52, Dpr 602/1973, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Semplificazioni fiscali” (20 agosto 2022). |
Art. 7 | Locazioni a canone concordato Estesa la durata dell’attestazione con cui, nel caso di contratti a canone concordato non assistiti (cioè, conclusi senza l’intervento delle organizzazioni sindacali), viene certificata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto – transitorio o per studenti universitari – agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi (articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, decreto Mit 16 gennaio 2017): la documentazione non esplicherà più la sua efficacia soltanto per la durata del singolo contratto, ma potrà essere fatta valere per tutte le locazioni stipulate dopo il suo rilascio aventi lo stesso contenuto del contratto per cui è stata prodotta, fino a quando non variano le caratteristiche dell’immobile o l’accordo territoriale del comune a cui si riferisce. Ricordiamo che l’attestazione serve, tra l’altro, per accedere ai benefici fiscali previsti per i contratti a canone concordato, ad esempio l’applicazione della “cedolare secca” con l’aliquota ridotta al 10 per cento. |
Art. 8 | Derivazione rafforzata ed errori contabili Estesa alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per la determinazione del reddito d’impresa, con conseguente riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai princìpi contabili. Chiarito, inoltre, che i criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata valgono anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito della correzione degli errori contabili, purché si tratti di componenti negativi per i quali non è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa (pertanto, non è più necessario presentare un altro modello per attribuire rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili). Alla medesima condizione, le poste contabilizzate rilevano anche ai fini Irap. Le novità valgono dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del Dl 73. |
Art. 9, co. 1 e 3 |
Società in perdita sistematica Abrogata, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, Dl 138/2011), ossia quelle che presentano nelle dichiarazioni dei redditi una situazione di perdita fiscale per cinque esercizi consecutivi ovvero quattro dichiarazioni in perdita e una quinta con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo e che, per tale motivo, sono sottoposte alla specifica disciplina dettata per queste ultime (articolo 30, legge 724/1994). |
Art. 9, co. 2 |
Addizionale Ires settore idrocarburi Abrogata, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (cioè, per i contribuenti “solari”, dal 2021), l’addizionale Ires a carico delle imprese operanti nel settore degli idrocarburi, già prevista per gli anni dal 2009 al 2028 (articolo 3, legge 7/2009). |
Art. 10 | Deduzioni Irap Semplificate le modalità di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, prevedendo, in particolare, la deduzione integrale del costo del personale dipendente a tempo indeterminato, senza più la necessità di indicare le varie componenti (contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, contributi previdenziali e assistenziali, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo, incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato). Relativamente alle spese riguardanti gli apprendisti, i disabili, i lavoratori stagionali, il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, la deduzione è applicabile integralmente al personale delle pubbliche amministrazioni e degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali, mentre, per gli altri soggetti passivi, va riferita al solo personale diverso dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le novità si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 73/2022, quindi, per i contribuenti “solari”, dal 2021, cioè già in sede di compilazione del modello Irap 2022. Tuttavia, per il primo anno di applicazione, è consentito ancora utilizzare il vecchio criterio di ripartizione delle deduzioni, senza considerare le semplificazioni introdotte, a beneficio di chi ha già compilato, ed eventualmente trasmesso, la dichiarazione. La circostanza, del resto, era già stata chiarita dalla prassi amministrativa dell’Agenzia delle entrate (risoluzione 40/2022 – vedi “Modello Irap 2022: aggiornate le istruzioni per la compilazione”). |
Art. 11 | Modelli per le dichiarazioni fiscali Rinviato all’ultimo giorno di febbraio il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate deve emanare i provvedimenti di approvazione dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (fino a oggi, era il 31 gennaio, con l’eccezione del modello 730, che andava “licenziato” entro il 15 gennaio) e per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta (in precedenza, 15 gennaio) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. Identica nuova scadenza per la messa a disposizione in formato elettronico, sempre da parte dell’Agenzia delle entrate, dei medesimi modelli, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (non più, quindi, entro il 15 febbraio). A tale scopo, sono stati modificati l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 3-bis, del Dpr 322/1998. La finalità – spiega la relazione illustrativa – è consentire al Fisco una gestione più efficace delle numerose disposizioni normative di fine anno, come quelle contenute nella legge di bilancio, in modo da rendere le istruzioni dei modelli il più possibile chiare ed esaustive. |
Art. 12 | Esterometro Vedi “Dl Semplificazioni fiscali – 2: esterometro più snello e ridotto” |
Art. 13 | Sanzioni per operazioni transfrontaliere Differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 la data a partire dalla quale si applica la sanzione amministrativa per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il tetto di 400 euro mensili (la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 200 euro per ciascun mese, se l’adempimento è effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione corretta dei dati – articolo 11, comma 2-quater, Dlgs 471/1997). La modifica è coerente con l’analogo slittamento al 1° luglio sancito, dal “collegato fiscale” alla manovra 2022 (articolo 5, comma 14-ter, Dl 146/2021), per il passaggio dalla comunicazione trimestrale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia (esterometro) alla trasmissione telematica dei dati tramite il Sistema di interscambio. |
Art. 14 | Registrazione atti Vedi “Dl Semplificazioni fiscali – 4: registrazione atti entro 30 giorni” |
Art. 15 | Imposta di bollo telematica Spalancate le porte al pagamento digitale dell’imposta di bollo: si prevede che tale modalità di assolvimento del tributo, già riconosciuta per le istanze trasmesse telematicamente a un’amministrazione e per i relativi atti e provvedimenti (articolo 1, comma 596, legge 147/2013; provvedimento Ade 19 settembre 2014), possa essere estesa agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Dpr 642/1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo”). Il compito di attuare la disposizione normativa è affidato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. |
Art. 16 | Monitoraggio fiscale Ridotta da 15mila a 5mila euro la soglia fissata per la trasmissione all’Agenzia delle entrate – da parte di intermediari bancari e finanziari, società fiduciarie, esercenti l’attività di cambio valuta, prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale – dei dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l’estero di mezzi di pagamento. Contestualmente, è stata eliminata la necessità per l’intermediario di “intercettare” le operazioni frazionate, cioè quelle che, apparendo collegate fra loro come parti di un’unica operazione, potessero determinare il superamento del tetto (articolo 1, Dl 167/1990). Le nuove regole si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021 (vedi “Decreto Semplificazioni fiscali, la bussola delle novità”). |
Art. 17 | Segnalazione in materia di appalti Eliminato – attraverso l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 20, Dpr 605/1973 – l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, di comunicare all’Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. L’adempimento – spiega la relazione illustrativa – è stato soppresso in quanto rappresentava una duplicazione di informazioni già disponibili, che possono essere rinvenute sia dalle fatture elettroniche emesse dagli operatori sia dalla piattaforma dei crediti commerciali. |
Art. 18 | Iva nel settore sanitario Meno Iva per chi ricorre alla sanità privata: esenzione per la prestazione del professionista (chirurgo, anestesista) al paziente della clinica non convenzionata con il servizio sanitario e aliquota del 10% per i servizi di ricovero e cura nonché per quelli di alloggio resi agli accompagnatori dei ricoverati. A tal fine, sono stati operati due interventi sulla legge Iva” (Dpr 633/1972): · il regime di esenzione per le prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie è stato esteso alle ipotesi in cui le prestazioni sono rese dalla casa di ricovero e cura non convenzionata che, a sua volta, le acquista da un terzo soggetto in regime di esenzione. In tale circostanza, l’esenzione si applica alla prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al fornitore terzo (articolo 10, primo comma, n. 18); · l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, già riconosciuta alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, è stata estesa alle prestazioni di ricovero e cura (comprese quelle di maggiore comfort alberghiero, quali telefono e televisore) diverse da quelle esenti, nonché alle prestazioni di alloggio fornite – anche da case di cura non convenzionate – agli accompagnatori dei ricoverati e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, con l’esclusione, quindi, in questo caso, delle case di cura non convenzionate (tabella A, parte terza, n. 120). |
Art. 20 | Addizionale comunale Prorogato dal 31 marzo al 31 luglio 2022 il termine entro cui i Comuni, per l’anno 2022, avrebbero dovuto modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale locale per conformarsi alla nuova articolazione dell’Irpef disegnata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 7, legge 234/2021). In caso di mancata tempestiva approvazione o trasmissione delle delibere di adeguamento, l’addizionale 2022, nei comuni che per il 2021 avevano stabilito aliquote differenziate per scaglioni di reddito, si applica sulla base dei nuovi scaglioni Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nell’anno precedente, con eliminazione dell’ultima. |
Art. 22 | Reverse charge
Vedi “Dl Semplificazioni fiscali – 3: lunga vita all’inversione contabile” |
Art. 23, co. 1 |
Bonus ricerca e sviluppo farmaciAmpliato l’ambito applicativo del credito d’imposta del 20% istituito dal “decreto Sostegni bis” in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 (articolo 31, commi da 1 a 5, Dl 73/2021): il bonus, adesso, spetta per tutti i farmaci e non più soltanto per quelli nuovi. È stato poi specificato che, per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio, valgono le disposizioni attuative dettate per il bonus R&S (articolo 2, Dm 26 maggio 2020). |
Art. 23, co. 2-8 |
Bonus ricerca, sviluppo e innovazione Nasce l’attestazione della qualificazione degli investimenti (effettuati o da fare) per ricondurli nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e design e di innovazione estetica ovvero delle attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ammissibili al credito d’imposta (e/o all’eventuale maggiorazione) disciplinato dall’articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019. Le imprese possono richiederla a condizione che non siano state già constatate violazioni relative all’utilizzo dei bonus e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore ha avuto formale conoscenza. Un Dpcm di attuazione dovrà individuare i soggetti abilitati al rilascio della certificazione, tra i quali andranno in ogni caso compresi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e quelle non statali legalmente riconosciute, gli enti pubblici di ricerca. La certificazione vincola l’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la stessa è rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata; sono comunque fatte salve le ordinarie attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina. |
Art. 24 | Indici sintetici di affidabilità fiscale Estesi al 2022 i correttivi Isa adottati per gli anni 2020 e 2021 per contrastare gli effetti della pandemia sull’economia nazionale (articolo 148, Dl 34/2020). Previsto, inoltre, che: per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Fissati a regime, infine, nuovi termini per l’approvazione degli indici: non più il 31 dicembre del periodo d’imposta d’applicazione, ma entro il mese di marzo di quello successivo; un ulteriore mese, poi, per le eventuali integrazioni necessarie a tener conto di situazioni straordinarie, anche correlate a modifiche normative e all’andamento economico e dei mercati,. |
Art. 25 soppresso |
Prodotti sottoposti ad accisa Durante l’esame parlamentare è stata cancellata la norma presente nel testo originario del Dl che, visto lo sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità, intendeva aggiornare il contrassegno fiscale sui prodotti alcolici. |
Art. 25-bis | Registro unico nazionale del terzo settore Concesso più tempo agli uffici del Runts per portare a termine i controlli sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale trasmigrate al nuovo registro unico dai rispettivi registri di settore. Nel conteggio dei 180 giorni previsti dal Codice del terzo settore per richiedere agli enti informazioni o documenti mancanti e verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione (articolo 54, comma 2, Dlgs 117/2017), non si considera il periodo 1° luglio – 15 settembre 2022. |
Art. 26, co. 1 Art. 26-bis |
Terzo settore Tante modifiche alla disciplina fiscale del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017). Imposte sui redditi (articolo 79): per la verifica della commercialità o meno delle attività d’interesse generale, nei costi effettivi da contrapporre ai corrispettivi incassati vanno inclusi, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle medesime attività, indiretti, generali, finanziari e tributari; l’attività di interesse generale si considera non commerciale se i ricavi non superano i costi ovvero se li superano entro il limite del 6% (prima era il 5%) e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi (prima erano due); i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 rientrano tra le entrate derivanti da attività non commerciali; per i primi due anni successivi a quello in cui arriverà l’autorizzazione della Commissione europea, il passaggio da Ets non commerciale a Ets commerciale (e viceversa) opererà dal periodo successivo a quello in cui si verifica il mutamento di qualifica (di norma, invece, gli effetti sono immediati); si ritiene non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e loro familiari conviventi (non più familiari e conviventi) in conformità alle finalità istituzionali dell’ente; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei loro familiari conviventi a fronte di specifici corrispettivi, normalmente considerate attività di natura commerciale, non sono tali se svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dello stesso articolo 79, cioè se si tratta di attività di interesse generale non commerciali. Imposte indirette e tributi locali (articolo 82): per tutti gli Ets, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento inerente le attività d’interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con amministrazioni pubbliche (anche straniere), Ue o altri organismi pubblici di diritto internazionale; i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli Ets sono esenti dall’Ivafe. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83): circa le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Ets non commerciali da persone fisiche, enti e società, deducibili nel tetto del 10% del reddito complessivo dichiarato, l’eventuale eccedenza può essere aggiunta all’importo deducibile nei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Per le organizzazioni di volontariato (Odv) e gli enti filantropici (articolo 84) nonché le associazioni di promozione sociale (Aps) e le società di mutuo soccorso (articolo 85), sono esenti dall’Ires i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (prima, invece, la destinazione in via esclusiva era riferita agli immobili, non ai redditi che ne derivano). Tenuta e conservazione delle scritture contabili (articolo 87): gli Ets non commerciali, per le attività di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti, oltre che all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, anche agli obblighi di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Entrata in vigore (articolo 104): le disposizioni agevolative, già applicabili a Onlus, Odv e Aps in via transitoria fino alla piena efficacia della nuova disciplina che sarà sancita dalla prescritta autorizzazione della Commissione europea, sono fruibili da tutti i soggetti iscritti al Runts a decorrere dall’operatività del medesimo registro. È differito dal 31 maggio al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le Onlus, le Odv e le Aps possono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statuaria (articolo 101, comma 2). |
Art. 26, co. 2 |
Impresa sociale Due modifiche alla “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” (Dlgs 112/2017): è diventata obbligatoria la destinazione di una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (articolo 16, comma 1); fino al quinto periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, la detrazione Irpef del 30% e la deduzione Ires del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale dopo l’entrata in vigore del Dlgs 112/2017 (articolo 18, comma 5). |
Art. 35, co. 1-3 |
Aiuti di Stato Più tempo all’Amministrazione finanziaria per annotare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato quelli fruiti in automatico, cioè la cui fruizione non è subordinata all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione (vi rientrano le misure di favore riconosciute durante la pandemia ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”). Ordinariamente, vanno registrati nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione nella quale sono indicati (articolo 10, comma 1, Dm 115/2017), ma, considerato il gran numero di aiuti concessi per l’emergenza, il “decreto Semplificazioni” ha rinviato al 30 giugno 2023 i termini in scadenza tra il 22 giugno e il 31 dicembre 2022, mentre quelli in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023 sono stati spostati al 31 dicembre 2023. A questa stessa data è stata prorogata, dal 31 dicembre 2022, la norma in base alla quale l’omessa registrazione non determina responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti (articolo 31-octies, comma 1, Dl 137/2020). Il rinvio dei termini per la registrazione ha permesso all’Agenzia delle entrate di differire dal 30 giugno al 30 novembre 2022 la scadenza entro cui i beneficiari devono attestare, con apposita autodichiarazione, che l’importo complessivo degli aiuti economici ricevuti non supera i massimali indicati nel “Temporary framework” adottato dalla Commissione europea (provvedimento 22 giugno 2022 – vedi “Aiuti di Stato per emergenza Covid, slitta il termine dell’autodichiarazione”). |
Art. 35, co. 4 |
Dichiarazione Imu Vedi “Dl Semplificazioni fiscali – 1: calendario con alcune variazioni” |
Art. 36, co. 1 |
Una tantum per i lavoratori dipendenti La disposizione ha già esplicato i suoi effetti, in quanto stabiliva, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con retribuzioni gestite dal sistema NoiPa, che il riconoscimento dell’una tantum di 200 euro, prevista dal “decreto Aiuti” a favore dei lavoratori con stipendio lordo mensile non superiore a 2.692 euro (articolo 31, Dl 50/2022), avvenisse nel mese di luglio a seguito di apposite comunicazioni tra Mef e Inps, senza che gli interessati dovessero preventivamente dichiarare di non essere titolari delle indennità contemplate dal successivo articolo 32. |
Art. 37-bis | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza Apportate alcune modifiche alla disciplina delle segnalazioni di inadempimenti da parte di creditori pubblici qualificati (articolo 25-novies, Dlgs 14/2019), in particolare le regole riguardanti l’Agenzia delle entrate: la segnalazione scatta in presenza di un debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a 5mila euro (come prima), soltanto, però, se è pari almeno al 10% del volume d’affari dell’anno d’imposta precedente (si prescinde da tale condizione se il debito supera i 20mila euro); la segnalazione deve essere inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità emessa a seguito della liquidazione automatizzata dell’imposta, ossia entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo (articolo 54-bis, Dpr 633/1972) e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dal termine per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (in precedenza, era previsto il solo termine di 60 giorni dalla scadenza per i modelli Lipe); le disposizioni sulle segnalazioni dell’Agenzia delle entrate si applicano a decorrere dai debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche relative al secondo (non più al primo) trimestre 2022. |
Art. 40 | Incentivi auto Innalzato da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori dei veicoli a bassa emissione di anidride carbonica, agevolabili con l’“ecobonus”, devono confermare l’operazione di acquisto attraverso l’apposita piattaforma telematica, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice (articolo 6, comma 2, Dm 20 marzo 2019). |
Art. 40-bis | Veicoli elettrici Rimodulate le risorse destinate agli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti (articolo 2, Dpcm 6 aprile 2022): 20 milioni di euro sono stati trasferiti dalle auto di categoria M1, con emissioni comprese nella fascia 21-60 gr. di anidride carbonica per chilometro, ai motoveicoli elettrici appartenenti alle categorie da L1 a L7. |
Art. 40-quater | Bonus energetici e cessione crediti Due importanti modifiche al “decreto Aiuti” (Dl 50/2022): una semplifica la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale; l’altra, in materia di bonus edilizi (recupero edilizio, efficientamento energetico, interventi antisismici, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), amplia l’applicabilità delle regole sulla cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel dettaglio: · è stata abrogata la norma (comma 3-ter dell’articolo 2) che condizionava la concessione dei bonus per luce e gas relativi al secondo trimestre del 2022 (stesso articolo 2, commi 1, 2 e 3) al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis (200 mila euro su base triennale), mettendone quindi a rischio l’effettiva fruibilità. Ora, invece, le imprese potranno utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta liberamente, senza alcun vincolo quantitativo; · è stata abrogata la disposizione (comma 3 dell’articolo 57) secondo cui soltanto alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate a partire dal 1° maggio 2022 era applicabile la novità introdotta dallo stesso “decreto Aiuti” per facilitare la circolazione dei crediti legati alle detrazioni edilizie (articolo 14, comma 1, lettera b). In base a tale norma, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo possono sempre cedere il credito (quindi, anche prima che si siano esaurite le prime tre cessioni ammesse, una “libera” e due a soggetti “qualificati”, come invece previsto in precedenza) a soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa ovvero con la capogruppo, in pratica, quindi, a tutti i loro correntisti società, professionisti e partite Iva. Ora, pertanto, tale possibilità non è più circoscritta alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, ma è estesa anche a quelle precedenti. |