Abitazione al coniuge separato, è precluso l’ulteriore sconto prima casa

Il fatto che il contribuente ha perso la titolarità del diritto di proprietà sull’immobile assegnato alla moglie non equivale alla mancanza della disponibilità del bene

Roma – Non può usufruire delle agevolazioni prima casa il contribuente proprietario di un altro immobile ad uso abitativo acquisito con il medesimo beneficio, anche qualora non ne abbia la disponibilità effettiva in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione personale. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 27088 del 14 settembre 2022, con cui ha respinto il ricorso di un contribuente.

La vicenda processuale e la sentenza della Cassazione
Confermata la pronuncia della Ctr Umbria secondo cui non poteva giustificare l’agevolazione il fatto che il contribuente non avesse la disponibilità abitativa di altro immobile precedentemente acquistato col beneficio, già adibito a casa coniugale ed assegnato alla moglie in sede di separazione.
Col ricorso in Cassazione il contribuente denunciava violazione di legge ritenendo che il requisito della mancanza di titolarità del diritto di proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni debba intendersi come carenza di alloggio in grado di sopperire ai bisogni abitativi.

La Cassazione ha rigettato il ricorso.
Ignorando le decisioni di segno opposto, i giudici di legittimità hanno fissato un ben preciso principio di diritto secondo cui “in tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all’art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al Dpr n. 131/1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne (Cassazione n. 14673/2016).
La ragione di questa decisione si radica nella natura agevolata delle norme recanti la disciplina dei benefici prima casa che porta, fra l’altro, a reputarle norme di stretta interpretazione. Sicché, in relazione al chiaro tenore letterale della norma, non può condividersi il riferimento al requisito della titolarità del diritto di proprietà di casa di abitazione come alla disponibilità effettiva di essa.

Ulteriori osservazioni
Sul punto si ricorda che la Nota II-bis) come oggi in vigore ed applicabile al caso di specie posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, prevede l’applicazione agevolata dell’imposta di registro agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse a condizione che:
a) l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività
b) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare
c) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni.

Tale ultimo requisito non può essere inteso come mancanza di disponibilità effettiva dell’abitazione, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne.
Ciò anche in virtù del principio per cui la natura agevolata delle norme recanti la disciplina dei benefici “prima casa” porta a reputarle norme di stretta interpretazione: di conseguenza, in relazione al chiaro tenore letterale della norma, non può condividersi il riferimento al requisito della titolarità del diritto di proprietà di casa di abitazione come alla disponibilità effettiva di essa (Cassazione n. 16473/2016 e sulla stretta interpretazione delle norme agevolativa (Cassazione n. 11614/2013 e n.10807/2012).

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