Può fruire del Superbonus per le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico il comproprietario di un immobile che è anche il committente dei lavori, intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti, mentre l’utenza elettrica e il contratto con il Gse per l’energia non auto consumata sono intestati all’altro comproprietario dell’unità, che è anche l’unico residente nell’abitazione. È il chiarimento contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 545 del 4 novembre 2022.
L’Agenzia ripercorre la normativa e la prassi sugli interventi che danno diritto al Superbonus, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici. Come chiarito anche dalla circolare n. 24/2020, anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta al contribuente che ha pagato i lavori e che possiede l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o che sia titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di affitto. Se l’unità immobiliare ha più proprietari ciascuno ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
Riguardo alla cessione dell’energia non consumata, l’Agenzia ricorda che il decreto “Rilancio” (articolo 119, comma 7 Dl n. 34/2020) prevede che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che l’energia avanzata sia ceduta tramite contratto stipulato con il Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa.
Non rileva, invece, la circostanza che l’intestatario dell’utenza elettrica e di tale contratto con il Gse non coincida con il beneficiario del bonus.
In conclusione, l’istante, pur non essendo parte del contratto per la cessione di energia elettrica, potrà ugualmente accedere al credito d’imposta per le spese che ha sostenuto per realizzare l’impianto fotovoltaico, in assenza di una disposizione preclusiva e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa.