Roma – Definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2022, in recepimento delle nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria Le novità nel provvedimento siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, il 16 dicembre 2022.
Il decreto, nel dettaglio, ha modificato la platea di soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria per l’elaborazione della precompilata, aggiungendo all’elenco anche gli ottici. Dal punto di vista normativo, in sintesi, è stato ritoccato il testo dell’articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta nell’elenco della lettera g) “ a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f)ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Il provvedimento odierno, quindi, stabilisce le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata, recependo l’ampliamento dei soggetti e confermando le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda le modalità di accesso ai dati aggregati, la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia, la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019 e del 30 settembre 2021).
Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.