Roma – Nessun colpo di scena durante lo sprint conclusivo dell’iter parlamentare del Ddl di bilancio: licenziando l’Atto Senato 442, palazzo Madama ha “sottoscritto”, con fiducia, l’esito dei lavori svolti a Montecitorio. Secondo prassi consolidata, tutte le misure sono state ricompattate in un unico mega articolo (inizialmente, il provvedimento era ripartito in 174 articoli), suddiviso in 903 commi, un numero inferiore rispetto allo scorso anno, quando furono 1013. Tantissime le modifiche e le novità rispetto al testo originario presentato un mese fa.
A seguire, una sintesi, in ordine crescente di comma, delle disposizioni fiscali presenti nel disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2023, che, licenziato dalla Camera alla vigilia di Natale, ha appena ottenuto il secondo e definitivo via libera dal Senato.
Comma | Contenuto |
da 2 a 9 |
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale Bonus energetici alle imprese anche per i consumi del primo trimestre 2023. La misura dell’agevolazione è innalzata al 35% per quelle diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023. |
10 | Superbonus per gli impianti solari delle Onlus Superbonus del 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi “trainanti”, sempre che questi si trovino in centri storici soggetti ai vincoli per “immobili e aree di notevole interesse pubblico” e “aree tutelate di interesse paesaggistico”. È inoltre specificato che, per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Cda non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione per gli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche fino alla soglia di 200 kW spetta al 110%. |
da 11 a 16 |
Misure per il contenimento del costo delle bollette energetiche Per il primo trimestre 2023: annullati gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; confermata l’Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; estesa la stessa aliquota ridotta alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (articolo 16, comma 4, Dlgs 115/2008) e alle forniture di servizi di teleriscaldamento (serve un provvedimento attuativo delle Entrate); programmato un intervento dell’Arera sugli oneri generali di sistema gas per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi. |
da 17 a 19 |
Bonus sociale elettrico e gas È incrementato da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell’Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l’anno 2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale. |
24, 25 e 29 |
Fondi per il contrasto ai rincari energetici Istituiti due fondi con dotazione 2023, rispettivamente, di 220 e di 400 milioni di euro. Il primo è destinato al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Cinquanta milioni sono utilizzabili dall’Arera per sospendere fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto del gas. Il secondo fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo straordinario agli enti territoriali a fronte delle maggiori spese energetiche sostenute, con lo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati da comuni, città metropolitane e province. |
da 45 a 51 |
Credito d’imposta per i carburanti nel settore agricoltura e pesca Confermato per il primo trimestre 2023 il bonus alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per il carburante impiegato nella trazione dei mezzi utilizzati e nel riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali. È fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 ed è cedibile ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di soggetti “vigilati”. Disciplinate pure le modalità di utilizzazione e di cessione del credito – entro il 31 marzo 2023 – per gli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022. |
52 e 53 |
Aiuti al settore del vetro di Murano Rifinanziato con 1,5 milioni di euro il fondo istituito dalla scorsa legge di bilancio per la concessione di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid e dagli aumenti dei prezzi energetici. Un Dm, entro il 31 gennaio 2023, dovrà individuare criteri e modalità di riparto delle risorse tra domande nuove e domande già presentate sulla base del decreto Mise 29 marzo 2022 (attuativo della norma originaria), ma non finanziate in tutto o in parte. |
54 | Modifiche alla disciplina del regime forfetario Innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014). Introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi: se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con debenza dell’Iva a partire dalle operazioni che portano allo sforamento di quel tetto. |
da 55 a 57 |
Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva Introdotto, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non in regime forfetario, un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva. |
da 58 a 62 |
Tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti Ridotto il prelievo fiscale sulle mance agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e, da questi, riversate ai destinatari. Si tratta, sì, di redditi da lavoro dipendente, assoggettabili però a un’imposta sostitutiva del 5% ed esclusi dalla base imponibile contributiva. Il regime può essere applicato a un ammontare complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell’anno e spetta a chi, nel periodo d’imposta precedente, non ha oltrepassato 50mila euro di redditi da lavoro dipendente. |
63 | Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti Ridotta dal 10% al 5%, per l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l’anno prima, di redditi non superiori a 80mila euro. |
64 | Rinvio per plastic tax e sugar tax Differita al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle norme introduttive dell’imposta sul consumo dei manufatti monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax). |
da 65 a 69 |
Ammortamento fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio Maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici Ateco: il relativo coefficiente passa dal 3 al 6% per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro. Potranno usufruirne anche le imprese immobiliari in relazione ai fabbricati dati in locazione a imprese esercenti una delle attività indicate, sempre che entrambi i soggetti, locatore e utilizzatore, appartengano allo stesso regime di tassazione di gruppo. Da un provvedimento delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, le disposizioni attuative. |
70 | Cessione gratuita di beni nell’ambito di manifestazioni a premi Istituito un fondo, con dotazione di 25 milioni di euro per il 2023 e 40 milioni per il 2024, destinato ad attenuare gli oneri fiscali per la cessione gratuita da parte di commercianti al dettaglio, nell’ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istituzioni scolastiche e strutture di assistenza sociale verso in favore dei minori. Termini e modalità di attuazione da un Dpcm, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. |
72 e 73 |
Iva sui prodotti per l’infanzia e la protezione dell’igiene femminile e sul pellet Giù al 5% l’Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili e su alcuni prodotti per l’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. Scende invece dal 22 al 10%, ed esclusivamente per il 2023, l’aliquota Iva sul pellet. |
74 | Agevolazioni “prima casa” per under 36 Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); niente imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento. |
76 | Detrazione Irpef per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica Reintrodotta l’agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall’Irpef lorda pari al 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità. |
da 77 a 79 |
Pensioni di fonte svizzera e di fonte monegasca Il regime di tassazione sostitutiva con aliquota del 5% delle somme erogate dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs) e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (Lpp), già applicato in caso di intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani, è esteso all’ipotesi in cui il soggetto residente percepisca le prestazioni senza tale intervento. Imposta sostitutiva del 5% anche sulle somme della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del principato di Monaco corrisposte a residenti senza il tramite di intermediari finanziari italiani. |
80 | Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e Iap Estesa al 2023 l’esclusione dalla base imponibile Irpef e relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. |
81 e 82 |
Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente Cancellata la debenza dell’imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria. Andrà informato il comune competente, nei modi che saranno decisi con decreto Mef. |
da 84 a 86 |
Limiti alla deducibilità dei costi black list Ripristinati i limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti lì domiciliati: i “costi black list” tornano a essere deducibili solo entro il loro valore normale, a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. |
da 87 a 95 |
Affrancamento degli utili da partecipate estere Prevista la possibilità di escludere da imposizione, in capo al partecipante residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. Per l’affrancamento, la cui opzione è esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell’ambito dell’attività d’impresa, occorre versare, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, un’imposta sostitutiva del 9% (soggetti Ires) ovvero del 30% (contribuenti Irpef), ridotta di tre punti percentuali per gli utili percepiti entro il termine per il saldo delle imposte 2023, a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Per le disposizioni attuative della disciplina, è previsto un decreto Mef entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. |
da 96 a 99 |
Plusvalenze realizzate da soggetti esteri Attratte a tassazione in Italia, come redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze realizzate da contribuenti non residenti derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti residenti all’estero, il cui valore deriva, per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel nostro Paese. Nel conteggio non rientrano gli “immobili merce” alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa e gli “immobili strumentali” direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa. La novità non riguarda le plusvalenze realizzate dagli Oicr di diritto estero istituiti negli Stati membri Ue e in quelli aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. |
da 100 a 105 | Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice Per le società commerciali torna l’opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività. Lo status di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 ovvero l’iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022. Per l’operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata – in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) – un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,5% per le società non operative). Se per effetto dell’assegnazione la società annulla riserve in sospensione d’imposta, per esse si versa un’imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l’imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa. Le regole per l’assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici. |
106 | Estromissione dei beni dell’impresa individuale Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell’impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto. L’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio. |
da 107 a 109 |
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni Ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento – entro il 15 novembre 2023 (in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) – di un’imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Vi vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022. |
110 | Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40 Estesa l’ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina: per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni che, nell’atto di trasferimento, dichiarano di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell’apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute nella misura fissa, mentre l’imposta catastale è applicata con l’aliquota dell’1%. |
111 | Agevolazioni per l’acquisto di terreni montani Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale nonché a favore di chi, pur non essendovi iscritto, nell’atto di acquisto assume l’impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (si decade dalle agevolazioni se, prima del quinquennio, i terreni sono ceduti o non vengono più coltivati o condotti direttamente). Lo stesso regime di favore si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. |
da 112 a 114 |
Affrancamento quote di Oicr e polizze assicurative Altre due ipotesi di tassazione sostitutiva per affrancare futuri redditi; riguardano le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e i contratti di assicurazione sulla vita. L’imposta, del 14%, va versata entro il 16 settembre 2023, applicata, nel primo caso, sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e costo o valore di acquisto o sottoscrizione e, nel secondo caso, sulla differenza tra valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e premi versati. |
da 115 a 121 |
Contributo di solidarietà per il caro energia Istituito un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 a carico di chi produce energia elettrica o gas metano, estrae gas naturale, rivende energia elettrica, gas metano e gas naturale, produce, distribuisce e commercializza prodotti petroliferi. È dovuto se almeno il 75% dei ricavi del 2022 (più precisamente, del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023) deriva da quelle attività. Il contributo, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap, è pari al 50% del maggior reddito Ires conseguito nel 2022 eccedente di almeno il 10% la media dei quattro anni precedenti; deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio. Apportate anche alcune modifiche alla disciplina dell’analogo contributo introdotto per il 2022 (articolo 37, Dl 21/2022). Se a seguito di tali variazioni l’importo è maggiore di quello che era risultato complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; se, viceversa, ne scaturisce un contributo minore, l’eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023. |
122 | Tabacchi e prodotti da fumo Modificata l’accisa sui tabacchi lavorati con conseguente aumento del prezzo dei pacchetti delle sigarette e del tabacco utilizzato per arrotolare sigarette; rimodulato il già previsto aumento dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione; ridotta l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche. |
da 123 a 125 |
Concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici Prorogate fino al 31 dicembre 2024, a titolo oneroso, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in scadenza a fine 2022. Il relativo corrispettivo una tantum, proporzionato alla durata della proroga e maggiorato del 15% rispetto a quello vigente, dovrà essere versato in due rate di pari importo, entro il 15 luglio e il 1° ottobre 2023, per quanto dovuto nel 2023, ed entro il 15 gennaio e il 1° giugno 2024, per quanto dovuto in quell’anno. Prorogate a titolo oneroso fino a tutto il 2024 anche: le concessioni per la raccolta del Bingo, in scadenza il 31 marzo 2023; le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29 giugno 2023; le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, in scadenza il 30 giugno 2024. |
da 126 a 147 |
Disciplina delle cripto-attività Fissate le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività e la loro valutazione. Ne viene anche fornita una nuova definizione: sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Previste, inoltre, la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (sulle ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo), e, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività (a tal fine, andrà prodotta un’istanza di emersione con il modello che sarà approvato da un provvedimento delle Entrate). |
da 148 a 150 |
Operatività delle partite Iva Ulteriore misura di presidio preventivo per evitare il rilascio di partite Iva a soggetti che presentano profili di rischio. L’Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per verificare l’effettivo esercizio dell’attività; in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, chiude d’ufficio la posizione. Il destinatario del provvedimento di cessazione è punito con una sanzione di 3mila euro e, per riaprire partita Iva, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50mila euro o, se superiore, per l’importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d’ufficio. |
151 | Vendite tramite piattaforme digitali Nuovo adempimento per i soggetti Iva che, tramite un’interfaccia tipo mercato virtuale, piattaforma o portale, facilitano le vendite di determinati beni (li individuerà un decreto Mef): dovranno comunicare al Fisco i dati sui fornitori e le operazioni fatte nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi. |
152 | Violazioni in ambito reverse charge In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni Iva soggette all’inversione contabile, viene aggiunta la previsione secondo cui, se è provato che il cessionario o committente era consapevole dell’intento evasivo o fraudolento di operazioni inesistenti imponibili, non si applica il regime di neutralità contemplato per i casi in cui l’imposta non dovuta è stata assolta con il reverse charge e il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione compiuta. |
da 153 a 159 | Definizione agevolata degli avvisi bonari La disposizione riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva: le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. Se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie. |
160 e 161 | Versamenti sospesi nel settore dello sport Più tempo a disposizione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per eseguire i versamenti delle ritenute alla fonte (comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale) e dell’Iva, che erano stati sospesi da precedenti provvedimenti emergenziali e che si sarebbero dovuti effettuare entro lo scorso 22 dicembre. Il termine è slittato al 29 dicembre, con possibilità anche di frazionare il pagamento in 60 rate di pari importo: le prime tre con scadenza fissata sempre al 29 dicembre, le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023. Il pagamento a rate comporta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero assieme alla prima rata (risoluzione 80/2022). In caso di mancato pagamento, anche solo in parte, alle prescritte scadenze, viene meno il beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e riscossione. La novità riguarda i soli versamenti di ritenute alla fonte e Iva, non anche quelli di imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail, che pure erano stati sospesi. |
da 166 a 173 | Sanatoria delle irregolarità formali Regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. |
da 174 a 178 | Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie L’istituto, in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l’intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023. |
da 179 a 185 | Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 (accertamenti con adesione relativi a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio; acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali). |
da 186 a 205 | Definizione agevolata delle controversie tributarie La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Prevede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio: 90% per i ricorsi iscritti in primo grado; in caso di soccombenza della competente Agenzia, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio; per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, 15% se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi; per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità. Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale supera mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali. Ciascun ente territoriale, entro marzo 2023, può disporre l’applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale. |
da 206 a 212 | Conciliazione agevolata delle controversie tributarie Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà. |
da 213 a 218 | Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione Le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese. La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni. |
da 219 a 221 | Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi Opportunità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria sull’imposta ancora dovuta. |
da 222 a 230 | Stralcio dei carichi fino a mille euro Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istituzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora. |
da 231 a 252 | Rottamazione quater Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. In quest’ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall’agente della riscossione. È possibile fruirne pure per debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio. |
255 | Attuazione della Investment Management Exemption Apportate alcune modifiche alla disposizione che definisce e disciplina la stabile organizzazione ai fini fiscali (articolo 162, Tuir). L’intervento ha lo scopo di chiarire meglio le condizioni in presenza delle quali non si configura una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente, il quale svolge per suo conto l’attività di gestione di investimenti (asset manager). |
264 | Tassazione riserve delle imprese di assicurazione Sale dallo 0,45 allo 0,50% l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell’esercizio, escluse quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente. La novità decorre dal periodo d’imposta che segue quello in corso al 31 dicembre 2022. |
265 e 266 | Bonus investimenti nel Mezzogiorno Prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta introdotto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 98, legge 208/2015) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. |
267 | Bonus investimenti nelle Zes del Mezzogiorno Prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017). |
268 e 269 | Bonus ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno Confermato per il 2023 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maggiorato rispetto all’aliquota nazionale, a favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (articolo 1, comma 185, legge 178/2020). |
270 | Bonus impianti di compostaggio Esteso alle spese sostenute fino a tutto il 2023 il credito d’imposta del 70% per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, istituito dalla scorsa legge di bilancio (articolo 1, comma 831, legge 234/2021). |
271 e 272 | Regolarizzazione bonus ricerca e sviluppo Differito di un altro mese, dal 31 ottobre al 30 novembre 2023, il termine entro cui chi intende avvalersi della procedura di riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo deve inviare l’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. In riferimento alle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti, si precisa che esse possono essere richieste se le violazioni non sono già state constatate con Pvc. |
da 273 a 275 | Correzione di errori contabili Circoscritto ai soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti l’ambito di applicazione della norma introdotta dal “decreto Semplificazioni”, che ha attribuito rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili nell’esercizio in cui la stessa viene effettuata in conformità ai principi contabili adottati, evitando in tal modo la presentazione di una dichiarazione integrativa per l’annualità in cui si sarebbe dovuto contabilizzare il componente di reddito (articolo 8, Dl 73/2022). La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 73/2022), quindi, per i soggetti “solari”, a decorrere dal 2022. |
276 | Contabilità semplificata per le imprese minori Ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata: dal 2023 rappresenterà il regime “naturale” per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro (fino a oggi il limite era a quota 400mila euro), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila euro (100mila in più degli attuali 700mila), se esercenti altre attività. |
277 | Bonus mobili Incrementato a 8mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro. |
281 | Riduzione cuneo fiscale Confermato per il 2023 l’esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati: spetta se la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro al mese, pari a 35mila euro annui. Il beneficio è innalzato al 3% se la retribuzione non eccede i 1.923 euro mensili, cioè 25mila euro annui. |
357 e 358 | Assegno unico per figli a carico Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli. Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022. |
365 | Bonus barriere architettoniche Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, Dl 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. |
da 366 a 368 | Contributi alle Ipab per servizi agli anziani Stanziati 5 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo straordinario alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore di anziani, in proporzione ai maggiori costi sostenuti nel 2022, rispetto al 2021, per l’energia termica ed elettrica. Un Dpcm definirà le modalità attuative entro trenta giorni dall’entrata in vigore della norma. |
384 | Limite all’utilizzo del contante Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche. |
da 385 a 388 | Costi delle transazioni elettroniche Adottate misure per ridurre i costi delle transazioni elettroniche: le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con Pos e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento dovranno regolamentare i rapporti per garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni; verrà istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate per abbassare i costi delle operazioni fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi entro i 400mila euro; se il tavolo non definisce un livello equo o non sono rispettate le condizioni concordate, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento saranno tenuti, per il 2023, a un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni sotto i 30 euro (o il diverso limite concordato), che confluirà in un apposito fondo per il contenimento dell’incidenza dei costi a carico degli operatori economici con ricavi fino a 400mila euro per le transazioni fino a 30 euro. Per l’accertamento del contributo dovuto, il Fisco potrà determinare la base imponibile anche mediante accertamento d’ufficio. |
395 | Credito d’imposta per la quotazione di piccole e medie imprese Prorogato fino al 31 dicembre 2023 e incrementato da 200mila a 500mila euro nell’importo massimo il bonus del 50% sulle spese di consulenza sostenute per la quotazione delle Pmi, ossia per la loro ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione europei. |
da 396 a 401 | Bonus fusione fondazioni bancarie Istituito, per le operazioni di fusioni tra fondazioni bancarie, un credito d’imposta a favore delle incorporanti pari al 75% delle erogazioni in denaro a beneficio dei territori di operatività delle incorporate in gravi difficoltà (sono tali quelle che hanno patrimonio contabile 2021 non superiore a 50 milioni di euro e bilanci di missione nel quinquennio 2017-2021 con erogazioni deliberate ridotte per almeno il 30% rispetto al quinquennio precedente) e non in grado di raggiungere una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, a causa delle ridotte dimensioni patrimoniali. Il bonus, cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, va utilizzato in compensazione; sarà assegnato fino a esaurimento dei fondi (6 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027). Previsto un provvedimento di attuazione delle Entrate. |
423 | Bonus investimenti 4.0 Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d’imposta con le più “generose” percentuali fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%). |
497 | Multe stradali Sospeso per gli anni 2023 e 2024, in considerazione dell’eccezionalità dell’attuale situazione economica, il prescritto aggiornamento delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della strada, basato sulla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. |
538 | Bonus psicologo Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi, già erogato per l’anno 2022 fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce dell’Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all’importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024. |
579 | Borse di studio per universitari disabili Sancita l’irrilevanza reddituale, a decorrere dal 2023, delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità: quelle somme non vanno considerate ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell’assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, della pensione per gli invalidi civili totali, dell’assegno mensile di assistenza in favore dei sordi e della pensione per i ciechi civili assoluti o parziali, nonché dell’eventuale maggiorazione. |
da 595 a 602 | Aiuti di Stato Covid corrisposti in eccedenza Dettate le regole per il recupero degli aiuti di Stato Covid-19 corrisposti alle imprese del settore turistico in eccedenza rispetto alla misura consentita dal Quadro europeo “Temporary Framework”. È prima previsto un meccanismo di restituzione volontaria da parte del beneficiario, comprensiva di interessi. In caso contrario, l’importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato ricevuti dall’impresa successivamente. In assenza di nuovi aiuti o se la nuova cifra non è sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo va effettivamente riversato. Un Dm definirà le modalità di attuazione. |
614 | Sport bonus Esteso al 2023, limitatamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per realizzare nuove strutture sportive pubbliche. |
615 | Bonus sponsorizzazioni sportive Prorogato al primo trimestre 2023 il credito d’imposta del 50%, nel limite di 10mila euro, per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. |
616 | Contributi a fondo perduto a favore dello sport Per far fronte all’aumento dei costi dell’energia elettrica e termica, destinati ulteriori 25 milioni di euro, per l’anno 2023, all’erogazione di contributi a fondo perduto per società e associazioni sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché a Coni, Comitato italiano paralimpico e Sport e salute Spa. |
630 | Carte per le spese culturali dei giovani Cambiano, dal 2023, i criteri per l’assegnazione ai giovani di contributi per l’acquisto di biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, nonché per corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera. In luogo di 18App, sono ora previste: una “Carta della cultura Giovani”, per gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni; una “Carta del merito”, per gli iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni con voto di almeno 100 centesimi, assegnata e spendibile nell’anno successivo a quello del diploma e cumulabile con la “Carta della cultura Giovani”. Le somme ricevute non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini Isee. Un decreto interministeriale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, definirà le regole di attuazione, la cui violazione può comportare la disattivazione della carta, la cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, il diniego di accredito o il recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. Per i trasgressori, c’è una sanzione di importo compreso tra 10 e 50 volte la cifra indebitamente percepita o erogata, comunque non inferiore a 1.000 euro. Nei casi più gravi, il prefetto può sospendere l’attività della struttura, impresa o esercizio commerciale anche fino a 60 giorni. |
da 639 a 641 | Esenzioni per l’Accademia dei Lincei Norma di interpretazione autentica, quindi con valenza retroattiva, sul regime fiscale riservato all’Accademia nazionale dei Lincei: l’istituzione è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali. Dal 2023, inoltre, fruisce dell’esenzione Imu riconosciuta dalla disciplina del tributo municipale agli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. |
da 685 a 690 | Bonus acquisto materiali e prodotti riciclati Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta del 36%, entro il limite di 20mila euro e nel tetto di spesa di 5 milioni di euro annui, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. Stanziati ulteriori fondi per coprire tutte le istanze presentate per l’analogo bonus vigente negli anni passati. |
da 746 a 748 | Zfu sisma Centro Italia Prorogate per un’altra annualità le esenzioni in materia di imposte sui redditi, Irap, Imu, contributi previdenziali e assistenziali, riconosciute a imprese e professionisti con sede principale o unità locale all’interno della Zona franca istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 e che, a causa di quegli eventi, hanno visto il fatturato ridursi di almeno il 25% nel quadrimestre settembre – dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015 (articolo 46, Dl 50/2017). |
750 e 751 | Sisma 2016 nel Centro Italia Prorogate alcune misure di favore per le zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016-2017: le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro; gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili non concorrono all’imponibile Irpef/Ires fino all’anno d’imposta 2022 e sono esenti dall’Imu fino al 2023; le attività con sede legale od operativa nei territori del cratere sono esenti dai canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari anche nel 2023. |
768 | Sisma 2012 in Emilia Prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, l’esenzione Imu per i fabbricati situati in determinati comuni delle regioni Emila Romagna, Lombardia e Veneto distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. |
787 | Imposta di soggiorno Nell’ambito della disciplina dell’imposta di soggiorno, viene modificata la norma che consente ai comuni capoluogo di provincia a forte vocazione turistica, ossia con presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, di applicare il tributo fino all’importo di 10 euro per notte di soggiorno (articolo 4, comma 1-bis, Dlgs 23/2011). Fino a oggi, era previsto che tali comuni fossero individuati con decreto Mibact; ora, invece, si specifica che occorre fare riferimento ai dati pubblicati dall’Istat sulle presenze medie registrate nel triennio precedente e che, per il triennio 2023-2025, va considerata la media delle presenze del triennio 2017-2019. |
815 | Semplificazioni per pubblici esercizi Ulteriore proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, per la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l’emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l’ordinaria tempistica per la loro rimozione. |
da 834 a 836 | Fiscalità immobiliare in Friuli Novità dal 2023 per l’imposizione locale sugli immobili situati nel territorio dei comuni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia: al posto dell’Imu, si applicherà l’Ilia (imposta locale immobiliare autonoma), istituita dalla legge regionale 17/2022. |
837 | Prospetto delle aliquote Imu Due modifiche alla disciplina dell’Imu: le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote d’imposizione sono modificabili con decreto Mef; a partire dal primo anno di obbligatorietà del prospetto delle aliquote, che deve essere inserito nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini per consentirne l’applicazione nell’anno di riferimento, se manca la tempestiva pubblicazione di una delibera approvata, devono essere applicate le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale, non più, come finora previsto, quelle vigenti nell’anno precedente. |
890 | Regime fiscale per avvocati e procuratori di Stato Intervento sul regime fiscale delle competenze di avvocato e procuratore di Stato la cui esazione è curata dall’Avvocatura generale e da quelle distrettuali nei confronti delle controparti a carico delle quali tali competenze sono poste per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione: si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera b), Tuir) e sono escluse dall’Irap. |
894 e 895 | Proroga del superbonus al 110% Individuate alcune fattispecie per le quali all’incentivo per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020) non si applica la diminuzione dal 110 al 90%, prevista a partire dal 2023 dal “decreto Aiuti quater”: interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila; interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022; interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo. |