Roma – Introdotto un regime fiscale di vantaggio per le somme erogate dai clienti al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (camerieri, facchini, baristi, receptionist, ecc.): tali liberalità, salvo espressa rinuncia da parte del percettore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle sue addizionali comunale e regionale, con aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
La novità arriva dall’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 197/2022.
Per quali finalità
La detassazione delle mance percepite dai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande è finalizzata – si legge nella relazione illustrativa – a rafforzare l’attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese che operano in quel settore e a rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro, nonché a favorire la ripresa e la crescita del lavoro e del turismo in Italia, garantendo un sostegno economico ai lavoratori e una maggiore stabilità occupazionale del settore, duramente colpito dagli effetti negativi della crisi causata dal Covid 19, dai rincari delle materie prime e del costo dell’energia.
Inquadramento reddituale
Il comma 58 della legge di bilancio provvede, innanzi tutto, a qualificare, dal punto di vista fiscale, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, ribadendo che le stesse costituiscono redditi da lavoro dipendente. Ciò in virtù della nozione onnicomprensiva di reddito fornita dal Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 51, comma 1, Dpr 917/1986), secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
In tal senso si è pronunciata anche la recente sentenza 26512/2021 della Corte di cassazione, che, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.
Di conseguenza, in linea generale, anche le regalie percepite dal personale di ristoranti, bar, locali notturni, alberghi e strutture turistiche vanno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie aliquote Irpef.
Il regime di vantaggio
Tuttavia, come già accennato, la legge di bilancio 2023 ha introdotto un trattamento di favore per le somme corrisposte a titolo di liberalità dai clienti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5, legge 287/1991), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, poi riversate dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Questi importi, pur essendo qualificati come redditi di lavoro dipendente, sono soggetti a un’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali, con aliquota del 5%, entro, però, un determinato limite: la base imponibile agevolabile non può eccedere il 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. La tassazione avviene ad opera del sostituto d’imposta (comma 60).
Gli importi in questione, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini previdenziali e assistenziali; in altre parole, per esse non sono dovuti i contributi Inps, sia quelli a carico del datore di lavoro sia quelli a carico del lavoratore, né sono dovuti i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Infine, non vengono conteggiati per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso, sebbene – come visto – le liberalità elargite dai clienti, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, non confluiscano nel reddito complessivo ai fini Irpef, qualora per la spettanza e/o la quantificazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, le norme facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, bisognerà tener conto anche delle mance che, in base alla disciplina ora introdotta, sono assoggettate a imposta sostitutiva (comma 59).
Il neo-regime, applicabile ai soli lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente (la norma non specifica se nell’anno precedente o in quello di percezione delle somme) non superiore a 50mila euro (comma 62), rappresenta la modalità naturale di tassazione delle mance offerte ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, a meno che il percettore non vi rinunci espressamente per iscritto. In tale ultima circostanza, i compensi extra elargiti dai clienti concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente e saranno tassati con le modalità ordinarie.
Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso inerenti tali somme, è prevista l’applicazione delle norme ordinariamente vigenti per le imposte dirette