ROMA – Dopo la circolare n. 1/2023 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (vedi articolo “Definizione degli avvisi bonari, tutte le novità sulla misura di favore”), con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, sono fornite ulteriori indicazioni sulle misure previste dalla “tregua fiscale”, contenute nella legge di bilancio 2023. In particolare riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Vengono resi, inoltre, d’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
La circolare precisa che possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, mediante versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).
La circolare fornisce un elenco esemplificativo delle violazioni formali che rientrano nella definizione e chiarisce che non è invece possibile avvalersi della regolarizzazione:
- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure)
- per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato
- per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
Secondo il documento di prassi, la tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, non può essere ricompresa fra le ipotesi di violazioni formali oggetto di possibile regolarizzazione, atteso che detta comunicazione costituisce uno dei documenti necessari per poter beneficiare delle detrazioni sulle spese per il risparmio energetico.
Viene inoltre chiarito che restano, altresì, escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell’obbligo di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE. Tale esclusione vale anche per le violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del Dl n. 167/1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.
Sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione della sanzione, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
Si tratta di una peculiare forma di “ravvedimento operoso cd. speciale” che – in deroga alla disciplina ordinaria – prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Il ravvedimento speciale implica il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 ovvero della prima rata entro il medesimo termine, nonché, entro quest’ultimo termine, con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute.
La circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni che possono essere rilevate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973, e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e le violazioni formali.
Per espressa previsione normativa, il ravvedimento speciale:
- non è esperibile per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato
- non incide sui ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con l’effetto che non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.
Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.
La circolare prevede, inoltre, che, per quanto non espressamente disciplinato, opera – in quanto compatibile – la normativa ordinaria del ravvedimento operoso e, pertanto, è prevista l’utilizzabilità della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 per i versamenti relativi alla definizione in argomento.
Viene, altresì, precisato che in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, non possono applicarsi le previsioni di cui all’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973.
Tenuto conto, infine, che la disciplina della regolarizzazione speciale non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, non sarà adottato alcun provvedimento attuativo.
Adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
Viene prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Possono essere definiti:
- gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del Dlgs n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023
- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili, o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023. Al riguardo la circolare precisa che rientrano nella definizione agevolata anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata, a seguito di inviti emessi dall’ufficio e che l’acquiescenza (di cui al comma 180) sia preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata.
La definizione si perfeziona:
- con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento dell’intero importo ovvero della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
- con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso dell’importo dovuto ovvero della prima rata.
Il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo previsto dalla legge.
Il documento di prassi precisa che nelle more dell’emanazione del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate, la disposizione risulta direttamente applicabile dai contribuenti in fase di versamento degli importi dovuti.
Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le contestazioni attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.
Non sono, invece, definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/Ue o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni in materia di accertamento con adesione, per quanto compatibili, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
È esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997. Nell’ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973 (lieve inadempimento).
Con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze non passate in giudicato alla data della presentazione della domanda.
Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Per l’estinzione del giudizio il contribuente ha l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
L’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia deve essere notificato entro il 31 luglio 2024. Per i processi dichiarati estinti il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
Si tratta di una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza, con un abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina a regime, contenuta negli articoli 48 e 48-ter del Dlgs n. 546/1992, e con una rateazione in cinque anni.
La circolare chiarisce che l’istituto è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205 e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’Amministrazione finanziaria precisa che, tenuto conto che il comma 211 prevede che si applichi, in quanto compatibile, l’articolo 48 del Dlgs n. 546/1992, si ritiene che la definizione della lite possa anche essere parziale.
Beneficio della conciliazione agevolata è l’applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.
In caso di mancato versamento dell’importo dovuto o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine della rata successiva, si decade dal beneficio riguardante l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione (commi da 213 a 218)
La circolare specifica che si configura come una particolare ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
L’istituto riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, ed è alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205.
La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento integrale in un’unica soluzione delle somme dovute – per imposte, sanzioni ridotte, interessi e eventuali accessori – entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Effetto naturale della definizione è il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
È espressamente esclusa l’applicabilità della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, nonché la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Viene, inoltre, specificato che a seguito di accordo con la controparte sull’intera materia del contendere, perfezionatosi nelle modalità sopra delineate, la parte che ha proposto il ricorso principale o incidentale per cassazione formalizza, entro il 30 giugno 2023, la rinuncia al ricorso secondo le disposizioni previste dall’articolo 390 del codice di procedura civile.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
La procedura prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento:
- delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del Dlgs n. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
L’Agenzia chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata deve essere scaduta, ossia a tale data deve essere decorso il termine ordinario di pagamento, ma è possibile regolarizzare anche quando, alla predetta data, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973.
È esclusa la possibilità di procedere alla compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.
Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione in argomento, non si producono gli effetti della definizione e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.