Roma – Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso venerdì, 17 febbraio, il decreto 13 dicembre 2022 del ministero della Salute, che definisce le modalità di fruizione del bonus destinato ai policlinici gestiti da università non statali o statali non costituiti in azienda, per l’assunzione di personale in pianta stabile in ambito clinico o della ricerca, nel periodo 2021-2023. Le istanze, stabilisce il Dm, viaggeranno esclusivamente per via telematica.
L’agevolazione è prevista dall’articolo 25, comma 4-duodecies, del Dl n. 162/2019. Lo scopo è promuovere la ricerca scientifica e favorire le assunzioni a tempo indeterminato di professionisti presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica. La misura è applicabile per il periodo 2020-2023 nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021, 2022 e 2023.
La condizione è che gli enti beneficiari si avvalgano dei nuovi assunti in misura non inferiore all’85% del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta agevolato, tenendo conto sia dei dipendenti del policlinico sia del personale universitario che svolge attività assistenziali e di ricerca, anche in forza di convenzioni tra università, ospedali e regione.
Beneficiari
Il credito d’imposta è diretto, in particolare, ai policlinici universitari gestiti direttamente da atenei non statali o attraverso enti privati senza scopo di lucro, e ai policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell’ambito delle attività istituzionali svolte non in regime d’impresa.
Spese agevolabili
Il credito d’imposta oggetto del decreto in esame, spetta per le spese salariali, compresi i contributi assistenziali e previdenziali, sostenute con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2022 e 2023 di personale impiegato nell’ambito dell’attività clinica e di ricerca sanitaria.
Istanza telematica
La richiesta di accesso al bonus deve essere inviata esclusivamente per via telematica al ministero della Salute. Maggiori dettagli su termini e modalità di presentazione e sulla procedura informatica da utilizzare saranno forniti con un avviso pubblicato sul sito del dicastero.
Le risorse disponibili sono ripartite tra gli istanti in misura proporzionale rispetto al credito richiesto e alla dote spendibile. Una volta formato l’elenco degli ammessi comprensivo degli importi attribuiti singolarmente, e dopo aver trasmesso la lista all’Agenzia delle entrate, il ministero comunica agli interessati il riconoscimento o il diniego del credito.
Il contributo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo per il quale è stato concesso e nelle successive fino al suo esaurimento.
Tax credit, soltanto in compensazione
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello di pagamento F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Successivamente, l’Agenzia trasmette al ministero della Salute, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa tra i due enti, l’elenco dei beneficiari che hanno utilizzato il contributo in compensazione e gli importi spesi.