Commercialista in ospedale, deroga alle scadenze fiscali

Gli originari termini stabiliti rimangono, tuttavia, invariati, non beneficiando il professionista di alcuna proroga, bensì della mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione

Roma – Con la risposta n. 248 del 13 marzo 2023, l’Agenzia ribadisce che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale o di cure domiciliari, che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, nessuna responsabilità è imputata al commercialista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l’adempimento di una prestazione a carico del contribuente da eseguire da parte del commercialista nei sessanta giorni successivi all’evento.

Un commercialista veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 e veniva operato il giorno successivo. Al momento delle dimissioni, dodici giorni dopo, il professionista sceglieva di avviare il trattamento riabilitativo, prescritto dai sanitari, presso il proprio domicilio, in luogo del ricovero presso una struttura specializzata.
A tal proposito, al fine di poter invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dall’articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021, il professionista comunicava di aver informato dell’accaduto un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, tramite Pec.

Tanto premesso, l’istante rivolgeva una serie di quesiti all’Agenzia, chiedendo, in particolare:

  • se occorre comunicare la data di fine infortunio
  • se devono andare computati nella sospensione i giorni agostani, rientranti nella “sospensione feriale”
  • come devono essere considerati i termini collegati a quello del 30 giugno (pagamento rateale e maggiorazione dello 0,4%)
  • come devono essere riconosciuti dai competenti uffici i nominativi dei clienti che adempiono oltre il termine originario, ma legittimamente in base alle norme
  • come inoltrare la comunicazione all’ufficio, al fine di evitare il trattamento sanzionatorio.

L’Agenzia premette che la legge n. 234/2021, all’articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.
In particolare, il comma 929 stabilisce che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Quanto alla decorrenza e durata della sospensione, il comma 931 prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”, mentre il successivo comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.

In base a quanto prescritto dai commi 934 e 935, la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante” sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.

Ciò premesso, alla luce delle norme richiamate, l’Agenzia ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio; ciò nel ragionevole presupposto che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico. Nell’ipotesi, invece, di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.

Quanto poi alla decorrenza e durata della sospensione, l’Agenzia ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell’adempimento ­ che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari ­ fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.
L’Agenzia precisa, tuttavia, che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari, che, invece, rimangono invariati, non beneficiando il professionista ­ che invoca l’applicazione della disciplina contemplata dall’articolo 1, commi dal 927 al 944 citati ­ di alcuna proroga, bensì della mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione così come delineato.
Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento rimane a esso ancorato, anche con riferimento all’eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

Pertanto, la situazione specifica prospettata dall’istante, può essere così sintetizzata:

  • giorno dell’infortunio, 11 giugno 2022
  • sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall’11 giugno 2022)
  • data di conclusione delle cure, 26 ottobre 2022
  • data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi, 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).

Pertanto, con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva:

  • termine ordinario per il versamento senza maggiorazione, 30 giugno 2022
  • periodo di sospensione del versamento, dal 30 giugno al 25 novembre 2022
  • termine finale di esecuzione del versamento, 26 novembre 2022.

Laddove l’istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.

Da ultimo, come premesso, l’operatività della sospensione in parola postula l’adempimento di alcuni oneri comunicativi da espletare nei confronti dei competenti uffici della pubblica amministrazione.
In proposito, il legislatore, al comma 931, nel definire la decorrenza e la durata del periodo di sospensione, ha concesso ulteriori trenta giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Ciò ragionevolmente al fine di garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere le “scadenze sospese” e notiziare gli uffici competenti dell’accaduto, sempre entro il termine ultimo, rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.

Quanto alla data di conferimento del mandato, l’Agenzia osserva che, nel presupposto che il richiamato comma 934 della legge citata non richiede espressamente una data certa, ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la prova anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.
Nel caso specifico, quindi, correttamente l’istante ­ avendo già provveduto a effettuare la comunicazione di inizio degenza ospedaliera/cure domiciliari, comprensiva dei mandati ricevuti dai propri clienti ­ ha poi integrato la documentazione trasmessa, producendo il certificato medico che attestasse la fine delle cure entro il 31° giorno successivo.

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