Auto elettriche ai dipendenti: tassati i rimborsi per le ricariche

Nello specifico caso, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore entrano nella base imponibile e concorrono quindi alla determinazione del reddito di lavoro dipendente

Roma – I rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Non rientrano, infatti, nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito stabilite dall’articolo 51 del Tuir.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 421 del 25 agosto 2023, fornita ad una società, la quale assegna ai propri dipendenti, in uso promiscuo, autovetture a trazione integralmente elettrica o ibrida, per le quali intende riconoscere, agli stessi dipendenti, il rimborso delle spese sostenute per la ricarica elettrica del veicolo assegnato effettuata presso la propria abitazione.
La società, in particolare, ritiene che le spese in argomento, da quantificare con criteri oggettivi, debbano essere escluse da imposizione fiscale (ex articolo 51, comma 4 lettera a), del Tuir) se rimborsate dall’azienda, in quanto costituiscono anticipazione per conto del datore di lavoro.
Inoltre, a parere dell’istante, anche gli oneri sostenuti dagli assegnatari per il costo delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco), se rimborsati dall’azienda, devono essere esclusi da tassazione.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che il richiamato articolo 51, in generale, sancisce il ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ammette che la stessa disposizione individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

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