Cassazione: notifiche a legali rappresentanti valide ovunque eseguite

In coerenza con la regola sancita per le persone fisiche, il recapito alla persona preposta alla ricezione per conto dell’ente, è possibile anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso

Roma – In tema di notificazione di atti tributari riguardanti soggetti diversi dalle persone fisiche, la disciplina dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005, non escludeva la possibilità di procedere alla notifica stessa mediante consegna dell’atto al legale rappresentante della società, anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell’ente.
Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 18614 dello scorso 30 giugno.

La vicenda processuale
Una società impugnava vittoriosamente dinanzi al giudice tributario di primo grado il provvedimento di iscrizione ipotecaria notificatole dall’Agente della riscossione.
Con sentenza n. 30 del 13 giugno 2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia, ritenendo che alcune delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione fossero state notificate irritualmente, in violazione del disposto di cui all’articolo 145 cpc nel testo vigente ratione temporis, riformava parzialmente il decisum, rideterminando, in misura inferiore al preteso, il debito tributario oggetto dell’iscrizione stessa.

Nel ricorso dinanzi alla suprema Corte, l’ente della riscossione denunciava violazione del richiamato articolo 145 cpc, lamentando che i giudici di appello avevano applicato un principio di diritto erroneo per non avere gli stessi considerato che le contestate notifiche, eseguite direttamente presso la residenza del rappresentante pro tempore della società, senza il previo tentativo di consegna presso la sede dell’ente, dovevano comunque essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte ha accolto il ricorso, osservando che la questione sollevata – relativa all’interpretazione dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005 – è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in alcune occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo articolo 145, alla persona fisica che rappresenta l’ente; in altre occasioni, ha invece ritenuto valida la notifica eseguita direttamente al legale rappresentante, pur in mancanza di un previo tentativo di consegna presso la sede legale.

Secondo l’odierno arresto, nelle ipotesi quali quella in rassegna trova applicazione il principio fissato dalle sezioni unite nella sentenza n. 22086/2017, vale a dire la regola interpretativa in virtù della quale la notificazione di un atto riguardante una società – data la diretta riferibilità a essa, in ragione del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità – è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dell’ente, in coerenza con la regola sancita per le persone fisiche dall’articolo 138 cpc, a norma del quale la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione di competenza dell’agente notificatore.

Nel caso in esame, conclude dunque il Collegio di nomofilachìa, pur non risultando tentata la consegna presso la sede legale dell’ente, alla luce del principio innanzi richiamato, la notificazione delle cartelle poteva ritualmente avvenire a mani del legale rappresentante, e di conseguenza la notifica effettuata presso l’abitazione di questi doveva ritenersi rituale.

Osservazioni
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 60 del Dpr n. 600/1973, la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, “è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile…”, con alcune specifiche modifiche finalizzate ad adattare la disciplina generale del codice di rito civile alla specialità della materia tributaria.
Il rinvio operato dalla normativa fiscale al regime delle notificazioni processual-civilistiche comporta che, laddove la notificazione debba essere eseguita nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, si rende applicabile l’articolo 145 cpc, che, per l’appunto, detta le regole per la notificazione da effettuarsi nei confronti delle persone giuridiche e degli enti in generale.
In particolare, l’attuale primo comma del riferito articolo 145 prevede, al primo periodo, che la notifica ai soggetti diversi dalle persone fisiche “si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”, precisando nel successivo periodo che la notificazione “può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.

La notifica al legale rappresentante è dunque attualmente ritenuta dalla legge perfettamente equivalente e alternativa a quella eseguita presso la sede dell’ente (cfr Cassazione, pronunce nn. 41903 e 35999 del 2021; 25137 e 16775 del 2020).

In passato – anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n. 263/2005, in vigore dal 1° marzo 2006 – l’articolo 145 cpc prevedeva invece, al primo comma, che la notificazione alle persone giuridiche dovesse eseguirsi “nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”; precisando al terzo comma, che, laddove la notificazione non avesse potuto essere eseguita con tale modalità “e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141”.

Di conseguenza, da un punto di vista squisitamente letterale, la notifica al legale rappresentante sarebbe stata ammissibile, e quindi rituale, soltanto ove posta in essere successivamente all’esperimento di un tentativo di consegna presso la sede dell’ente.

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