Roma – Il disegno di legge di bilancio è in Parlamento: prima lettura a palazzo Madama. Tra le tante novità che ci interessano, arrivano, tra l’altro, la proroga per il 2024 delle agevolazioni per i mutui prima casa, la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, la stretta sugli immobili ristrutturati con il 110% e la proroga del tax credit a favore delle case editrice per le pubblicazioni su carta.
È solo un assaggio delle misure fiscali contenute nell’Atto Senato n. 926, sintetizzate nell’esposizione che segue.
Articolo 3 – Mutui per la prima casa
Il Ddl estende fino alla fine del 2024 le misure di favore per la richiesta di finanziamento per l’acquisto della casa di abitazione, destinate ai giovani che non abbiano compiuto trentasei anni di età.
L’agevolazione, ricordiamo, è a vantaggio dei soggetti con Isee non superiore a 40mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è stata elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.
Maggiore dotazione di 282 milioni di euro viene, inoltre, prevista dal Ddl per il Fondo di garanzia per la prima casa.
Articolo 6 – Misure fiscali per il welfare aziendale
Tra le misure dirette alla riduzione fiscale, il Ddl dispone che, solo per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Viene, in questo modo, innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3 Tuir), pari a 500.000 (il Dl n. 115/2022 lo aveva, a sua volta, innalzato a 600 euro per il solo periodo di imposta 2022). Detto limite, prosegue il decreto, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
Articolo 7 – Detassazione dei premi di risultato
Il Ddl prevede che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel 2024, è ridotta al 5%, dimezzando in questo modo l’aliquota prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182 legge n. 208/2015).
Articolo 8 – Riduzione del Canone Rai e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
Il Ddl dispone che il canone Rai passa da 90 a 70 euro annui, così riducendo l’importo previsto dall’articolo 1, comma 40 legge n. 232/2016.
Articolo 9 – Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Il Ddl opera, poi, un intervento diretto a garantire la stabilità occupazionale e a sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il primo semestre del 2024, riconoscendo ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
La misura è limitata a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40mila euro e viene riconosciuta dal sostituto d’imposta, tramite compensazione, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Articolo 11 – Misure in materia di imposte
Il Ddl prevede che l’imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego, istituita con la legge di Bilancio 2020, si applichi non più a partire dal 1° gennaio 2024 ma dal 1° luglio 2024.
Medesima tempistica viene dettata per l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cosiddette “bevande edulcorate”), parimenti introdotta dal menzionato intervento legislativo.
Viene, poi, meno l’aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Eguale sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Cambia l’ammontare delle accise per le sigarette: l’importo specifico fisso per unità di prodotto, viene adesso determinato, per l’anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.
L’accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.
Per le sigarette, l’onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.
Quanto ai tabacchi da inalazione senza combustione, sono sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.
Infine, quanto ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, essi sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all’undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026.
Il Ddl prevede, poi, che la deduzione della quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’Irap, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
La deduzione della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’Ires e dell’Irap, sulla base, rispettivamente, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.
Infine, il Ddl prevede che, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disciplina sui limiti alla deduzione di perdite e svalutazioni, limitatamente alla quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quello in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata ugualmente non applicando la disciplina di cui sopra, limitatamente alla quota del 3 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quelli in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, il Ddl prevede che non si tiene conto delle disposizioni precedenti circa la deduzione della quota dell’ammontare dei componenti negativi.
Articolo 12 – Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati
Il nuovo testo licenziato dal Governo prevede che le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.
Il Ddl dispone, poi, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.
Infine, sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini di cui sopra, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16% (invece che al 4% per le partecipazioni qualificate ed al 2% per le partecipazioni non qualificate) e l’aliquota per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola passa dal 4 al 16%.
Articolo 14 – Tax credit cinema
Il Ddl modifica la disciplina del cinema e dell’audiovisivo prevedendo, anzitutto, che con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla relativa legge.
Sul credito di imposta, in particolare, la normativa di nuovo conio prevede che per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento. Per le opere audiovisive, poi, l’aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
Il Ddl, nel modificare la disciplina richiamata, prevede che alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.
Inoltre, al fine di potenziare l’offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.
Il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo per la produzione e distribuzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive non può più essere concesso ai titolari di reddito di impresa ai fini Irpef ma solo ai soggetti Ires.
il Ddl stabilisce, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Mef, sentito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile e la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Il Ddl, nel modificare la disciplina del tax credit cinema, dispone che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro per ciascuna certificazione infedele resa.
A carico dei richiedenti, in particolare, può essere richiesto il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
Quanto ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, scompare il riferimento, tra i destinatari dei contributi, ai film difficili, realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere.
I contributi sono adesso attribuiti non più da quindici esperti ma da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore; a tal fine, è autorizzata una spesa nel limite di 500mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Infine, il Ddl dispone che, per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva i contributi sono attribuiti da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore, con autorizzazione di una spesa nel limite di 200mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Articolo 17 – Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico
Il Ddl bilancio dispone che, al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
Per favorire l’adempimento spontaneo, inoltre, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. Gli enti menzionati, inoltre, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18 – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili
Il disegno di legge prevede l’aumento dell’aliquota dal 21 al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Nel caso in cui siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del Dl n. 50/2017 viene riformulato, per cui i non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, se incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione. Anche i residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione; se gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea nominano un rappresentante fiscale e, in assenza del quale, i residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti sono solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti. I residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale.
Arriva la stretta sugli immobili ristrutturati con il 110%: il neo Ddl reca modifiche al Tuir, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus. A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Se gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto di vendita, tra i “costi inerenti al bene” – deducibili e non concorrenti alla plusvalenza – non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus; se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese. La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito. Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alle citate plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26% (articolo 1, comma 496 legge n. 266/2005).
Articolo 19 – Iva sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea
Il Ddl dispone che, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 70 euro (diminuendo così il limite, previsto dalla normativa Iva, pari a lire 300 mila) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’Iva.
Articolo 21 – Misure in materia di variazione dello stato dei beni
Il Ddl dispone che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico nonché colonnine di ricarica di veicoli elettrici verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi oggetto di verifica, specifica il Ddl, i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente.
Articolo 22 – Modifiche al decreto legislativo n. 231/2007
Con una norma di nuovo conio, introdotta nel decreto relativo all’attuazione della direttiva 2005/60/Ce, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce, che ne reca misure di esecuzione, il Ddl istituisce una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale, che sono tenuti a conservare.
Si prevede, inoltre, che il Mef, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla descritta banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali mentre l’acceso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.
Articolo 23 – Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti
Il Ddl dispone che, dal 1° marzo 2024, aumenta dall’8 all’11% la misura della ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In relazione alle ritenute sulle provvigioni, non si applica – dal prossimo primo di aprile – più il regime di esclusione per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato passa dallo 0,76% all’1,06% del valore degli immobili.
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, inoltre, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati da apposito Dm.
Il Ddl, poi, apporta una serie di modifiche al Tuir.
Anzitutto, l’Atto del Governo specifica che la norma che dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società” si applichi solo laddove non è previsto diversamente.
Inoltre, il riferimento ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto si estende anche a quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Infine, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari corrispettivo della cessione, e non più in misura pari al 25% della stessa.
Il Ddl prevede, poi, che ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di Città del Vaticano e di San Marino, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.
Il provvedimento, inoltre, dispone che i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’articolato normativo prevede, dal 1° luglio 2024, una deroga alla facoltà di compensazione, prevista dallo Statuto del contribuente per coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.
In materia di riduzione dei costi di riscossione fiscale, il Ddl dispone – sempre dal 1° luglio 2024 – che i versamenti delle imposte sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate compensazioni. In questo senso, viene estesa la disciplina previgente, che imponeva il versamento tramite i servizi telematici solo se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale fosse di importo pari a zero.
Nel Ddl, viene, inoltre, stabilito che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Resta impregiudicata, in ogni caso, la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni, in particolare, le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Il Ddl estende, poi, l’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, non solo ai casi di cessazione della partita Iva ma anche in caso di notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività, con il conseguente trattamento sanzionatorio.
Infine, il disegno di legge prevede una nuova cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.
A tal fine, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
Articolo 37 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli
Fermo restando quanto previsto all’articolo 5 della norma, in termini di esonero parziale dei contributi previdenziali, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Articolo 51 – Misure a sostegno del credito alle esportazioni
Tra le misure a favore del credito alle esportazioni nei confronti delle imprese, il provvedimento prevede che il gestore del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale provveda a effettuare gli accantonamenti, se necessari, per la copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo stesso e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità. Sono descritte poi le operazioni finanziarie che il Mef può fare a tal fine.
Articolo 52 – Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno
La nuova formulazione dell’articolo 16, comma 6 del Dl n. 124/2023, relativo al credito d’imposta a favore della Zes unica del Mezzogiorno, stabilisce il limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.
Articolo 62 – Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori
dell’informazione e dell’editoria
Il focus è sui commi 6 e 7, che prevedono la proroga del bonus carta a favore delle case editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Inoltre, viene sostituito il comma 389 della legge di bilancio 2020, prevedendo per l’anno scolastico 2024-2025 il contributo del 90% della spesa sostenuta dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’acquisto uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Articolo 73 – Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023
I contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni iniziate a maggio 2023 possono essere erogati, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20mila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40mila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili.
Gli importi superiori possono essere erogati, per l’intero importo, anche tramite finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.