Sanabile la notifica alla badante della badata con “sostegno”

Roma -L’assenza di collegamento tra luogo della notifica e persona del destinatario non è idonea a determinare l’inesistenza giuridica dell’iter notificatorio, configurandosi piuttosto un vizio di nullità che non può, peraltro, assumere rilevanza se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, come nel caso in cui lo stesso venga impugnato, circostanza che determina la sanatoria con effetto ex tunc di qualsiasi eventuale vizio della relativa notificazione.
Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, nella sentenza n. 3235/17/2023, dello scorso 22 settembre, che ha escluso il vizio di inesistenza di una notifica eseguita a mani della badante di una contribuente, anziché all’amministratore di sostegno dell’interessata.

La vicenda processuale
Una contribuente, secondo quanto riportato nella premessa della pronuncia in esame, impugnava l’avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni, per un ammontare di oltre cinque milioni di euro, emesso dall’ufficio a titolo di imposta di registro, relativa a una sentenza della Corte d’appello di Milano.
Nel ricorso, l’istante dichiarava di eccepire vizi attinenti al merito della pretesa impositiva e di contestare altresì la ritualità della notificazione dell’atto.
Sotto questo secondo profilo, la stessa asseriva che la notifica dell’avviso impugnato, eseguita presso la sua residenza, mediante consegna alla propria badante, avrebbe dovuto considerarsi giuridicamente inesistente, senza possibilità di invocare la sanatoria del vizio a seguito dell’avvenuta impugnazione.
Ciò in quanto, precisava l’interessata, a sua tutela era stato nominato un amministratore di sostegno e pertanto, per potersi considerare valida, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti di questi, quale soggetto preposto alla cura della sua persona e del suo patrimonio.

La pronuncia del collegio provinciale
La Corte tributaria di primo grado di Milano ha disatteso il ricorso, confermando la validità dell’atto impugnato e condannando la ricorrente a oltre diciottomila euro di oneri processuali.
Il Collegio meneghino ha ritenuto di non accogliere l’eccezione di inesistenza della notifica, richiamando sul punto la distinzione tra detto vizio e quello di nullità, come sancita dalle sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze “gemelle” nn. 14916 e 14917 del 2016.
In tali pronunce, ricorda l’odierno arresto, il supremo giudice ha statuito che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non è un elemento costitutivo essenziale dell’atto e di conseguenza “i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l’inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell’ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice…”.

L’inesistenza della notifica, continua la sentenza, si configura “solo se vi è la totale mancanza materiale dell’atto e se viene realizzata un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione”, elementi costitutivi da individuarsi, per un verso, nell’attività di trasmissione, “che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”; per l’altro, nella fase della consegna, intesa come “raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita”.
Anche l’assenza di collegamento tra luogo della notifica e persona del destinatario, prosegue la pronuncia in commento, si colloca al di fuori del perimetro dell’inesistenza, derivandone al limite un’ipotesi di nullità che, per consolidata regola, non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, finalità che può dirsi raggiunta quando l’atto stesso venga impugnato, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della relativa notificazione.

Osservazioni
In virtù del richiamo operato dall’articolo 60 del Dpr n. 600/1973 alle “norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile…”, la notificazione ai contribuenti, degli avvisi e degli altri atti tributari, si effettua secondo le regole del codice di rito civile, salve alcune specifiche regole peculiari della materia fiscale.
In particolare, con riguardo al luogo in cui la notifica va eseguita, il citato articolo 60 prevede al primo comma, lettera c), che, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel “domicilio fiscale” del destinatario.
La consegna in mani proprie, disciplinata dall’articolo 138 cpc, costituisce la modalità “perfetta” di notificazione (perché realizza la conoscenza effettiva) e si sostanzia nella consegna di copia dell’atto nelle mani proprie del diretto interessato, presso la sua abitazione e, solo se ciò non è possibile, ovunque esso venga reperito (notifica “in luogo libero”), nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’agente notificatore.

Laddove tale modalità di notifica non sia possibile, occorre ricercare il destinatario presso il suo domicilio fiscale, da individuarsi secondo le regole fissate dall’articolo 58 del Dpr n. 600/1973.
In base a tale norma, tra l’altro, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato “hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”, ragion per cui la notifica nei loro confronti va eseguita nell’ambito del territorio di riferimento.
Per quanto riguarda il luogo specifico della notifica, soccorre l’articolo 139 cpc, il quale, dopo aver previsto che l’interessato deve essere ricercato “nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”, stabilisce che laddove questi non venga rinvenuto in uno dei predetti luoghi, l’agente notificatore “consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.

Analogamente, per l’ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale, l’articolo 7 della legge n. 890/1982 stabilisce che, quando la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, “a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni”.

Per consolidata giurisprudenza, laddove la persona, rinvenuta presso il recapito del destinatario, si qualifichi “addetta alla casa” ovvero “al servizio del destinatario” e accetti di ricevere l’atto per conto di questi, la qualità affermata si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’agente notificatore nella relata di notifica e la notificazione si considera validamente effettuata, incombendo sul destinatario, che voglia contestarla, l’onere di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità innanzi indicate e l’occasionalità della presenza del consegnatario, escludendosi peraltro che possa invalidare la notifica la sola prova di una diversa residenza anagrafica del consegnatario (cfr Cassazione, nn. 13088/2022 e 37398, 20275, 19831, 11228 del 2021).

Peraltro, anche laddove, come nel caso in esame, nell’iter procedimentale si sia verificata qualche deviazione dallo schema previsto dalla legge, ma l’atto risulti comunque consegnato, deve escludersi la configurabilità della categoria generale di un vizio della notificazione qualificabile come “inesistenza giuridica”, a fianco del vizio qualificabile come “nullità”, “in quanto il vizio della notificazione che venga eseguita e dunque si perfezioni secondo una qualunque delle forme previste dalla legge, anche “virtuali” (quindi: non solo con la consegna dell’atto, ma anche con il deposito dello stesso nelle forme per legge equiparate alla consegna), sia pure invalidamente, è sempre quello, evidentemente omnicomprensivo, della “nullità”, a prescindere dall’esistenza di un collegamento con il destinatario del luogo e/o della persona dove e/o alla quale avvenga la consegna dell’atto” (cfr Cassazione, n. 28425/2023).
E in presenza di un vizio di nullità opera la consolidata regola secondo la quale, atteso che la natura sostanziale dell’atto tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto (ex articolo 156, terzo comma cpc), qualora l’interessato proponga tempestivo ricorso avverso l’atto la cui notifica si assuma viziata (cfr Cassazione, nn. 28215/2023 e 27017/ (M:C.)

Comments (0)
Add Comment