Roma – Qualora l’atto istitutivo di un trust sia stato stipulato all’estero, in difetto di deposito di detto atto presso un archivio notarile o presso un notaio italiano, non è trascrivibile nei registri immobiliari l’atto stipulato in Italia per identificare gli immobili devoluti in trust.
E’ quanto ritenuto dal tribunale di Firenze con uno specifico decreto del 31 ottobre 2023 che così si è espresso: “l’art. 106 n. 4 della Legge notarile stabilisce che nell’archivio notarile sono depositati e conservati gli originali e le copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; la norma persegue il fine che l’atto formato all’estero, prima di essere utilizzato in Italia, sia assoggettato ad un controllo di legalità formale e sostanziale da parte di un notaio (o di un conservatore di un archivio notarile, n.d.r.); è pacifico che l’atto istitutivo del trust cui fa riferimento l’Atto identificativo in questione non è stato depositato in Italia; non vi è quindi ragione di trascrivere un atto quale quello di cui al reclamo che non ha una sua autonoma individualità e che è finalizzato esclusivamente ad individuare i beni oggetto di devoluzione con un atto istitutivo di trust che al momento non può essere usato in Italia”.
Ai fini di un’adeguata comprensione della decisione si ricostruiscono di seguito la vicenda che ha portato alla pronuncia e il quadro normativo in cui la stessa si inserisce.
I fatti in narrazione:
Un cittadino italiano, residente a Firenze e proprietario di immobili siti in Firenze, ha istituito un trust – e a tale trust ha devoluto gli immobili di cui è proprietario – con atto autenticato nelle firme da un notaio di Lugano (Confederazione Elvetica) e regolarmente munito di apostille, per il suo utilizzo al di fuori della Confederazione Elvetica, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Ha richiesto quindi ad un notaio di Cremona di ricevere un “Atto identificativo di immobili devoluti in trust” con il quale individuare ai fini della trascrizione gli immobili dallo stesso devoluti nel predetto trust.
Il notaio ha manifestato al richiedente dubbi circa la trascrivibilità di un atto del genere, ma alla fine lo ha comunque ricevuto, avendo tuttavia cura di precisare nell’atto stesso che lo stipulante ha dichiarato:
“- di essere stato esaustivamente edotto da me notaio circa le argomentazioni giuridiche a sostegno della possibilità di non ottenere la trascrizione del presente atto;
– di aver pienamente compreso quanto da me notaio spiegato, senza riserva o eccezione alcuna, dispensandomi sia da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo sia dal richiedere la relativa trascrizione e facendo sin da ora istanza, quale richiedente autonomo ed in proprio della formalità derivante dal presente atto, di eseguire detta formalità con riserva ex art. 2674-bis c.c.”;
tale precisazione è stata riportata nella Sezione D della nota di trascrizione.
La trascrizione dello “Atto identificativo di immobili devoluti in trust” è stata quindi richiesta direttamente dalla parte.
A fronte di tale istanza il Conservatore dei registri immobiliari di Firenze ha rilevato, ai sensi dell’articolo 2674-bis cc, l’esistenza di gravi e fondati dubbi circa la “… trascrivibilità di un mero atto identificativo di immobili devoluti in trust non essendo una tale trascrizione prevista da alcuna norma” (così testualmente nella motivazione dell’esecuzione della formalità con riserva).
Tuttavia stante la richiesta, fatta in atto e riportata nella sezione D della nota, di esecuzione della formalità con riserva, la trascrizione è stata eseguita con riserva.
Avverso tale riserva è stato proposto reclamo al tribunale di Firenze ai sensi degli articoli 2674-bis codice civile e 113 ter disposizioni attuative.
La decisione del Tribunale di Firenze
Con il reclamo è stato chiesto al tribunale di rendere definitiva la trascrizione eseguita con riserva in quanto l’istituto del trust è stato recepito in Italia con la convenzione dell’Aja dell’1° luglio 1985, ratificata con legge n. 364/1989, “trattasi, dunque, di istituto che gode di piena cittadinanza nel nostro ordinamento, del quale consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale afferma la trascrivibilità, in particolare laddove abbia ad oggetto beni immobili, ai sensi dell’art. 12 della citata convenzione”.
Il Conservatore ha evidenziato al giudice adito che, come emerge chiaramente dalla motivazione formulata al momento dell’esecuzione con riserva della formalità, i dubbi manifestati non attengono alla trascrivibilità degli atti di devoluzione di beni in trust, la cui trascrivibilità è ormai pacifica, ma alla trascrivibilità “… di un mero atto identificativo di immobili devoluti in trust non essendo una tale trascrizione prevista da alcuna norma”.
Infatti, quello presentato per la trascrizione non era l’atto con cui i beni sono stati devoluti nel trust, ma un diverso atto che provvede unicamente alla loro identificazione. L’atto con cui il trust è stato istituito – e con il quale allo stesso sono stati devoluti i beni immobili indicati nella nota di trascrizione – è stato invece autenticato dal un notaio di Lugano (Confederazione Elvetica) e munito di apostille secondo la Convenzione de l’Aja del 5 ottobre 1961, per il suo utilizzo al di fuori della Confederazione Elvetica, ma non è stato depositato né presso un archivio notarile né presso un notaio italiano.
Al riguardo è necessario precisare che perché un atto notarile estero sia utilizzabile in Italia, quindi anche per l’aggiornamento dei pubblici registri, deve preventivamente essere depositato presso un archivio notarile o presso un notaio italiano.
Difatti l’articolo 106, n. 4, della legge n. 89/1913 (legge notarile) dispone che nell’archivio notarile sono depositati e conservati gli originali o le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in paese estero prima di farne uso nello Stato, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia.
Inoltre l’archivio notarile o il “notaio dovrà procedere alla verifica della sua correttezza formale e sostanziale, al fine di poterlo ricevere in deposito e renderlo così utilizzabile nel nostro ordinamento; un atto che non superi tale controllo non può essere oggetto di deposito”.
L’atto istitutivo del trust non essendo stato depositato presso un archivio notarile o presso un notaio italiano non solo non è utilizzabile in Italia, ma non è neanche stato assoggettato al previo controllo di legalità da parte di un pubblico ufficiale italiano imposto dalla legge notarile, controllo necessario anche al fine di rendere l’atto titolo idoneo per la trascrizione.
La previsione della Legge notarile è infatti in piena sintonia con il dettato dell’articolo 2657 codice civile – che nell’individuare nella sentenza, nell’atto pubblico e nella scrittura privata autenticata i titoli in forza dei quali può essere eseguita la trascrizione – assicura che gli atti che veicolano le informazioni nei registri immobiliari abbiano superato il vaglio di legittimità operato da un pubblico ufficiale italiano (normalmente il giudice o il notaio), all’evidente fine di tutelare chi su detti registri fa affidamento.
Secondo il Conservatore quindi poiché con l’atto di cui è stata chiesta la trascrizione si procede esclusivamente all’identificazione dei beni immobili devoluti nel trust con l’atto formato all’estero e non depositato presso un archivio notarile o presso un notaio, tale atto non è certamente trascrivibile in quanto:
- è “attuativo” di una devoluzione realizzata con un atto non utilizzabile in Italia
- non rientra in nessuna delle previsioni di cui agli articoli 2643 e seguenti del codice civile, in quanto non costituisce, non trasferisce, non modifica diritti reali e non costituisce vincoli di destinazione gravanti su beni immobili.
Alla luce di tale ultimo rilievo, quand’anche l’atto fosse “attuativo” di una devoluzione fatta con atto formato o depositato in Italia non sarebbe comunque trascrivibile, stante il principio di tipicità che informa il sistema della pubblicità immobiliare e che consente la trascrizione dei soli atti per i quali tale adempimento è previsto.
Il tribunale di Firenze ha “ritenuto che le argomentazioni del Conservatore sono senz’altro condivisibili” e ha concluso, come già avanti anticipato, affermando che “non vi è quindi ragione di trascrivere un atto quale quello di cui al reclamo che non ha una sua autonoma individualità e che è finalizzato esclusivamente ad individuare i beni oggetto di devoluzione con un atto istitutivo di trust che al momento non può essere usato in Italia”.
La pronuncia – spiega il Fisco – salvaguarda il principio che emerge dall’articolo 2657 cc, secondo il quale la trascrizione può eseguirsi in forza di atti che abbiano superato un controllo di legalità effettuato da un pubblico ufficiale italiano e finalizzato all’accertamento della loro conformità all’ordinamento interno a garanzia dell’affidabilità dei registri immobiliari.”