Roma – Nullaosta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di Iva a servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che le abitazioni siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo. Questo il principio espresso con la sentenza della Corte dell’Unione Europea, Causa c 433/2022, depositata ieri, 11 gennaio 2024.
La fattispecie e la questione pregiudiziale
Nella fattispecie in esame, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 2 dell’allegato IV della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione tributaria portoghese ad una società in relazione all’aliquota Iva applicabile ai servizi di restauro di alcuni immobili effettuati da tale società.
La società ha ad oggetto la prestazione di servizi di edilizia civile e di opere e nel corso del 2007 ha concluso cinque contratti d’opera finalizzati a ristrutturare edifici urbani con tre società commerciali, proprietarie degli immobili oggetto dei lavori previsti da tali contratti.
Sulle fatture dei servizi di ristrutturazione e di riparazione realizzati la società ha applicato un’aliquota ridotta di Iva del 5 per cento.
Pertanto, in seguito ad una verifica fiscale, l’amministrazione tributaria portoghese ha inviato a tale società un atto di liquidazione di un importo supplementare di Iva da pagare contestando l’applicazione di tale aliquota ridotta.
La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui il giudice ‘a quo’ chiede sostanzialmente se il punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di Iva a servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private a condizione che queste ultime siano effettivamente utilizzate come abitazione alla data in cui le operazioni hanno luogo.
Le valutazioni della Corte Ue
La Corte Ue osserva che fino alla sua abrogazione da parte della direttiva 2009/47, il punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva, letto in combinato disposto con l’articolo 106 di tale direttiva, autorizzava gli Stati membri ad applicare un’aliquota ridotta di Iva ai servizi connessi alla “riparazione e alla ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso”.
Per quanto concerne il senso abituale dell’espressione “abitazioni private”, la Corte osserva che il termine “abitazione” designa generalmente un bene immobile o una sua parte, destinato a essere abitato e che serve quindi come residenza per una o più persone.
L’aggettivo “privato” consente di effettuare la distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi.
Da ciò deriva che i servizi di ristrutturazione e riparazione di cui al punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva devono riguardare beni utilizzati a fini abitativi privati, mentre i servizi relativi ai beni utilizzati per altri fini, come ad esempio ai fini commerciali, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
Nei limiti in cui i servizi di cui al punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva riguardano beni che fungono da residenza a una o a più persone e che sono utilizzati a fini abitativi privati, dal tenore letterale di tale disposizione risulta che quest’ultima riguarda una destinazione effettiva di tali beni a fini abitativi.
Infatti, sia la nozione di residenza sia il requisito dell’uso di un bene si riferiscono ad uno sfruttamento concreto di quest’ultimo.
Occorre tener conto del fatto che, sulla base del tenore letterale del punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva, da un lato, un immobile che, pur beneficiando di un’autorizzazione a fini abitativi, non è effettivamente utilizzato a tal fine alla data in cui i servizi di ristrutturazione o di riparazione sono eseguiti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
Dall’altro lato, sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale disposizione i servizi di ristrutturazione o di riparazione che riguardano beni che, alla data di esecuzione di tali servizi, sono utilizzati dal loro proprietario a fini commerciali o di investimento.
Inoltre, il contesto in cui si inserisce il punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva rafforza l’interpretazione secondo cui l’aliquota Iva ridotta si applica unicamente a servizi di ristrutturazione e di riparazione aventi ad oggetto beni che sono effettivamente utilizzati come abitazione.
Difatti, in primo luogo, tale disposizione, nei limiti in cui consente di applicare un’aliquota Iva ridotta, costituisce una deroga al principio dell’applicazione dell’aliquota normale e deve quindi essere interpretata restrittivamente.
Inoltre, dal combinato disposto degli articoli 106 e 107 della direttiva Iva risulta che, per poter beneficiare di un’aliquota Iva ridotta, i servizi elencati al punto 2 dell’allegato IV di tale direttiva dovevano essere in gran parte forniti direttamente ai consumatori finali.
Quindi, un servizio di ristrutturazione o di riparazione fornito a una società o a una persona fisica che possiede un’abitazione destinata a fini abitativi senza che tale abitazione sia tuttavia effettivamente utilizzata a tali fini non può essere considerato fornito a un consumatore finale, così come un servizio di ristrutturazione fornito a una società o a una persona fisica che utilizza, nell’esercizio della sua attività professionale, un bene a fini commerciali e non come abitazione.
Inoltre, l’interpretazione del punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva nel senso che solo i servizi di ristrutturazione e riparazione aventi ad oggetto beni effettivamente abitati alla data di realizzazione dei lavori rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione è conforme alle finalità perseguite con l’adozione di un’aliquota ridotta, che mira a favorire il consumatore.
Infatti, per un imprenditore che ha il diritto di detrarre l’Iva a monte, è irrilevante che le prestazioni di servizi di ristrutturazione o di riparazione siano assoggettate all’aliquota normale o all’aliquota ridotta, poiché esso sarà, in ogni caso, sgravato dall’onere dell’imposta relativa a tali prestazioni grazie all’esercizio del suo diritto alla detrazione dell’Iva. Diversamente, l’applicazione di un’aliquota ridotta a tali prestazioni favorisce il consumatore finale che abita effettivamente l’immobile oggetto dei lavori e che non ha diritto alla detrazione dell’Iva a monte.
Il consumatore può quindi, grazie all’applicazione della aliquota ridotta, beneficiare dei servizi di ristrutturazione e di riparazione dell’abitazione che esso utilizza effettivamente a fini abitativi, a un costo inferiore a quello che sosterrebbe se tali servizi fossero assoggettati all’aliquota normale.
Orbene, l’elemento determinante per valutare se il consumatore possa essere avvantaggiato dall’applicazione dell’aliquota Iva ridotta consiste nel fatto che, nel momento in cui il costo è generato, tale bene è effettivamente utilizzato come abitazione dal consumatore.
Infine, la Corte precisa che per considerare che un immobile è effettivamente abitato, non è necessario che esso sia occupato durante la realizzazione dei lavori dalle persone che vi soggiornano in modo permanente o meno.
Così come da un lato, una destinazione effettiva a fini abitativi non è modificata per il fatto che il bene è utilizzato solo per alcuni periodi dell’anno, d’altra parte il fatto che un’abitazione privata sia inutilizzata per un certo periodo non influisce sul suo carattere di abitazione privata.
Conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che il punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di Iva a servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che le abitazioni siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo.