La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta dell’8 febbraio, dà il via libera in sede di Conferenza Unificata, al provvedimento relativo alle disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
Il parere favorevole viene dato sull’ultima versione del provvedimento diramato a tutte le Regioni ed è condizionato all’accoglimento della proposta emendativa e delle osservazioni, tutte riportate nel seguente documento consegnato.
In particolare si chiede di chiarire come verrà elaborata la Strategia per la montagna italiana al fine di evitare sovrapposizioni con le strategie regionali specifiche sulla montagna e settoriali e in particolare quante risorse verranno dedicate.
In particolare si chiede di chiarire come verrà elaborata la Strategia per la montagna italiana al fine di evitare sovrapposizioni con le strategie regionali specifiche sulla montagna e settoriali e in particolare quante risorse verranno dedicate.
POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE”
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole sull’ultima versione del provvedimento diramata in data 7 febbraio, condizionato all’accoglimento della proposta emendativa in merito all’articolo 2 di seguito riportata:
2.1
All’articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole “con la collaborazione di cinque esperti” sono sostituite dalle seguenti “con la collaborazione di sei esperti”.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome propone altresì le ulteriori osservazioni di seguito riportate:
– le Regioni chiedono di aumentare, da un lato, le risorse previste dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 comma 593 (art. 4 – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) per un importo pari a quanto destinato alla copertura delle misure di fiscalità di cui ai Capi III, IV e V e, dall’altro, di esplicitare meglio le modalità e/o i criteri di ripartizione tra quota statale e regionale, al netto di quanto destinato alle misure di fiscalità di cui ai Capi III, IV e V e alla SMI, per la quale si chiede di esplicitare il riferimento alle strategie regionali di sviluppo sostenibile;
– di chiarire come verrà elaborata la Strategia per montagna italiana (SMI, di cui all’articolo 3), al fine di evitare sovrapposizioni con le strategie regionali specifiche sulla montagna e settoriali e in particolare quante risorse verranno dedicate alla stessa;
– di considerare la possibilità di notificare la legge, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato, anche in considerazione del limitato plafond per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.