Roma – Si apre lunedì 18 marzo la finestra temporale per richiedere il bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto (“bonus psicologo”), introdotto dal Dl n. 228/2021. Per l’invio delle domande ci sarà tempo fino al 31 maggio. La circolare Inps n.34 del 15 febbraio fornisce indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo.
Il bonus, il cui importo massimo è di 1.500 euro per persona, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti che al momento della presentazione della domanda presentano due requisiti: la residenza in Italia e un valore dell’Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50mila. L’importo riconosciuto varia a seconda dell’Isee. Nello specifico:
- con un valore Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- con un valore Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- con un valore Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a partire dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Gli interessati possono presentare la richiesta, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio;
- on line raggiungibile sul sito dell’Inps e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (Cns);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Al termine del periodo per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’Inps comunicherà sul sito la definizione delle graduatorie.
L’esito della richiesta sarà notificato ai richiedenti tramite SMS e/o email ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o nella domanda.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento sarà indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista.
Il professionista, a sua volta, in apposita sezione della procedura, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avverrà direttamente a favore del professionista.
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso questo termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
Le graduatorie per l’assegnazione del beneficio una volta stilate saranno valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.
Il bonus psicologo è stato istituito con il decreto Milleproroghe 2022 (Dl 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022) per le spese riguardanti l’anno 2022 ed è stato successivamente reso strutturale a partire dal 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022 articolo 1, comma 538) che ne ha variato gli importi. Il contributo è finalizzato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia volte a dare assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia Covid e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Le spese che possono “contare” ai fini del contributo sono quelle per sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.