Si rinnova anche per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 22 aprile 2024 sono individuati i livelli di affidabilità che consentono ai contribuenti di accedere al regime premiale, come previsto dal comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.
Il provvedimento, in particolare, fa riferimento alle recenti modifiche apportate al citato comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024) che nel dettaglio hanno stabilito:
- l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70mila euro per l’Iva e i 50mila euro per imposte dirette e Irap
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70mia euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
Di seguito uno schema sintetico delle indicazioni fornite con il provvedimento odierno.
Con riferimento al primo punto (esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti) il provvedimento prevede due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto.
Nella prima, l’accesso al beneficio è subordinato a un punteggio Isa almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione Iva 2024
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2023.
Nella seconda ipotesi l’accesso alle agevolazioni fiscali è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di imposta 2024
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.
Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto dal contribuente.
Sul terzo punto, quello relativo all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa 2023.
Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Infine l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.