Acquisti gasolio per autotrazione: è recupero eccedenza Iva fino ad esaurimento del credito

Roma – L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

È in estrema sintesi quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 100 del 3 maggio 2024.

Il chiarimento è diretto a una società che esercita l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carburanti. L’istante acquista da un’impresa gasolio per autotrazione. Il prodotto è immesso in un deposito fiscale, per cui, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, legge n. 205/2017), all’atto di acquisto non viene addebitata l’Iva. L’esercente effettua versamenti cumulativi dell’imposta stimata in relazione ai prodotti che prevede di estrarre dal deposito. Il versamento è effettuato con il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “6044”. Una volta pagata l’imposta estrae il prodotto e lo vende ai propri clienti addebitando l’Iva.

Ciò detto, la società chiede come recuperare l’imposta versata e quale sia il corretto comportamento da adottare nel caso in cui, a fine anno, l’imposta versata con codice “6044” risulti superiore a quella corrispondente all’ estrazione dei prodotti dal deposito.

L’istante ritiene di poter applicare lo stesso regime che disciplina l’estrazione di beni da un deposito fiscale (articolo 50-bis, comma 6, del Dl n. 331/1993), con pagamento dell’imposta da parte del gestore del deposito, in nome e per conto del soggetto che estrae, senza possibilità compensazione. In tal caso, all’atto dell’estrazione, l’esercente emette autofattura per detrarre l’Iva sui beni estratti come è espressamente previsto dall’ articolo 50-bis, comma 6, del Dl n. 331/1993 per l’estrazione dal deposito di beni di origine nazionale.

Il documento di prassi ricapitola l’ambito e le modalità applicative del regime previsto dalla legge di bilancio 2018 richiamato dall’istante. La disciplina in questione ha introdotto misure di contrasto all’evasione Iva in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato (articoli 23 e 8, del Testo unico accise), di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2018.

In sintesi, osserva l’Agenzia, la speciale normativa stabilisce che:

  • l’immissione in consumo o l’estrazione dai depositi in commento qualunque sia la fonte di acquisto (nazionale, intra Ue o extra Ue) è subordinata al versamento dell’Iva con Modello F24, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento (Das), senza possibilità di compensazione
  • il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti
  • la base imponibile, che include anche l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione, oppure dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.

Il versamento, specifica la risposta, deve essere effettuato con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (Elide) indicando il codice tributo “6044” (risoluzione n. 18/2018) e riportando nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato, unitamente all’identificativo “64’”, e nel campo “elementi identificativi” il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato.

Tornando al caso specifico, il primo quesito trova soluzione nella circolare n. 18/2019. Il documento di prassi afferma, infatti, che per quanto concerne gli adempimenti contabili, in caso di estrazione effettuata dallo stesso soggetto passivo che ha realizzato l’acquisto intracomunitario, tale soggetto è tenuto a documentare l’estrazione tramite integrazione del documento originario secondo le modalità stabilite dalla circolare n. 14/2019 (paragrafi 6.3.e 6.4) e ad annotare la variazione in aumento nel registro delle fatture emesse senza che la relativa imposta concorra alla liquidazione relativa al periodo di riferimento perché il tributo è già stato versato all’Erario. Inoltre, deve essere annotata la variazione in aumento nel registro degli acquisti.

Nel caso in cui, invece, come nella vicenda dell’interpello, chi estrae il bene non è lo stesso soggetto che lo ha introdotto il prodotto tramite acquisto intracomunitario, si dovrà emettere un’autofattura in base all’articolo 17, comma 2, del decreto Iva, seguendo le modalità della circolare n. 14/2019 sopra riportate, fermo restando il versamento dell’imposta con il modello F24 e l’annotazione della variazione in aumento nel registro degli acquisti.

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo al recupero dell’eccedenza d’imposta pagata cumulativamente in base alla stima dei prodotti immessi in consumo o estratti nell’anno, l’Agenzia non ritiene valida la soluzione proposta dall’istante. La società ritiene di poter recuperare la somma nell’anno successivo, indicando il credito al rigo VL30, campo 3, del modello Iva, dove è riportato l’ammontare complessivo dei versamenti periodici effettuati.

Al riguardo la risposta richiama ancora una volta la circolare n. 18/2019, che chiarisce “(…) al fine di semplificare l’operatività da parte dei soggetti obbligati, si è dell’avviso che gli stessi possano effettuare un versamento cumulativo per l’IVA stimata in relazione ai prodotti che si prevede di immettere in consumo ovvero di estrarre da uno specifico deposito; in questo caso, sul Documento Amministrativo Semplificato (DAS) relativo ad ogni singola immissione in consumo o estrazione, dovrà essere riportato il riferimento sempre allo stesso modello di versamento F24.

In caso di versamento cumulativo viene effettuata una verifica di congruità del versamento da parte del gestore del deposito, che dovrà tenere un conto scalare delle singole immissioni in consumo o estrazioni connesse al versamento dell’IVA effettuato, controllando che lo stesso sia capiente. Ai fini dell’applicazione del comma 938, le immissioni in consumo o le estrazioni operate oltre la capienza del versamento cumulativo si considerano effettuate in mancanza della ricevuta di versamento”.

Di conseguenza, l’eccedenza Iva, che deve risultare dal conto scalare tenuto dal gestore del deposito, potrà essere scomputata dal tributo relativo alle immissioni in consumo o estrazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi fino al suo esaurimento.

Soltanto nel caso in cui fosse provata l’assenza dei prodotti da estrarre e la conclusione dei rapporti con il gestore del deposito sarà possibile chiedere il rimborso dalla maggiore Iva versata. Dovrà, comunque, essere dimostrato, in sede di istruttoria, che l’eccedenza non è stata utilizzata per successive immissioni in consumo.

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