Roma – Lunedì 17 giugno scade il tempo utile per versare la prima quota dell’imposta municipale propria (Imu), il cui saldo dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024. Il tributo locale è dovuto per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (a meno che non siano di lusso), di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti a pagare l’Imu, inoltre, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario – nel caso di concessione di aree demaniali – e il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Introdotta nel 2012 dal Dl n. 201/2011, in sostituzione della vecchia Ici, e attualmente regolata dal Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 738 e seguenti, legge n. 160/2019) l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel dettaglio, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dello stesso mese va computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si attribuisce all’acquirente e, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico.
L’Imu, come anticipato, può essere assolta in due rate, la prima ordinariamente entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione di aliquote e regolamenti approvati dai Comuni e pubblicati nella sezione Imu sul sito del dipartimento delle Finanze il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, per il versamento del saldo, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. È, comunque, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento (quest’anno il 17 giugno).
L’imposta si può assolvere attraverso l’F24, utilizzando i codici tributo istituiti, al tempo, con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e 33/2013 o, in alternativa, con il bollettino, messo a disposizione gratuitamente da Poste italiane spa presso tutte le proprie agenzie, che riporta il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per quasi tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”.
A tal proposito, i Comuni possono richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
Il pagamento dell’Imu tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Vale a dire che, se si possiedono fabbricati in Comuni diversi, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i Comuni “ospitanti”: sul modulo prestampato c’è spazio per un unico codice catastale.