Pacchetti turistici “tutto incluso” no al regime di esenzione Iva

L’attività svolta da una società che predispone e vende pacchetti turistici comprensivi di corsi di lingua, trasporto, vitto e alloggio rientra nel regime di imponibilità ai fini Iva. A tale attività non è pertanto applicabile il regime di esenzione stabilito dal Testo unico sull’Iva, articolo 10, primo comma, n. 20, del Dpr n. 633/1972, per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale. Questo principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16480 del 13 giugno 2024. All’origine della vicenda processuale c’è l’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una Srl e finalizzata a verificare la corretta applicazione dell’Iva su alcuni pacchetti turistici “tutto incluso” predisposti e ceduti dalla società oggetto di controllo. Quest’ultima svolgeva una duplice attività: l’attività di “scuole e corsi di lingua” e quella di “agenzia di viaggio, tour operator”.
I pacchetti turistici oggetto di controllo da parte dell’Ufficio erano stati fatturati in regime di esenzione da Iva, sulla base dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 richiamato in precedenza. Al termine dell’attività istruttoria, l’Ufficio ha emesso un atto di accertamento contestando la mancata applicazione dell’Iva, ritenendo che l’attività svolta dalla società doveva essere disciplinata dall’articolo 74-ter del medesimo Dpr.
Questa disposizione contempla, in regime di imponibilità, le “…operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici…” La stessa disposizione stabilisce che:

  • le operazioni effettuate tramite pacchetti turistici “tutto compreso” e servizi connessi, dietro pagamento di un corrispettivo unico, sono considerate come una prestazione di servizi unica;

  • lo stesso trattamento si applica anche se le prestazioni sono rese da agenzie di viaggio tramite mandatari.

La società destinataria dell’atto di accertamento ha contestato l’operato dell’Ufficio, ritenendo che le prestazioni effettuate rientravano nel regime di esenzione previsto per le “attività didattiche di ogni genere”. In particolare, la società riteneva che nei pacchetti turistici da essa predisposti doveva distinguersi:

  • un’attività principale, costituita dai corsi di lingua;

  • alcune attività meramente accessorie alla prima (trasporto, vitto, alloggio).

Pertanto, la stessa società riteneva che dovesse applicarsi il regime previsto per l’operazione principale a tutta l’attività svolta. Le prestazioni secondarie, quindi, dovevano essere attratte nel regime di esenzione previsto per l’attività principale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ha accolto la tesi difensiva della società, con la decisione n. 397/2019. In sede di appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale del Molise ha condiviso la tesi erariale con la decisione n. 58 del 2 marzo 2022, evidenziando sia il carattere omnicomprensivo delle prestazioni rese dalla società, sia il fatto che l’attività di didattica era svolta all’estero da soggetti terzi e non da strutture estere della stessa società, la quale svolgeva pertanto un’attività imprenditoriale di intermediazione.
I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, accogliendo in particolare il rilievo secondo cui le prestazioni di trasporto, vitto, alloggio “…non possono essere assimilate a prestazioni di servizi puramente accessorie: infatti le prestazioni di cui trattasi non costituiscono una frazione meramente marginale rispetto all’importo corrispondente alla prestazione connessa all’istruzione e alla formazione linguistica offerta ai clienti.”
Pertanto, è stato negato che la prestazione avente ad oggetto la mera didattica potesse essere qualificata come prestazione esclusiva o principale rispetto al servizio complessivamente fornito.
Richiamando anche l’orientamento espresso a livello comunitario (Cause C-200/04, C-163/91) e preso atto che l’attività di didattica non era svolta direttamente dalla società ricorrente, i giudici hanno confermato che alla fattispecie in esame non poteva applicarsi il regime di esenzione dell’iva.
Per effetto di queste considerazioni, l’atto di accertamento emesso dall’Ufficio è stato ritenuto legittimo.

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