Giustizia e Diritti Umani: la Sospensione del Procedimento Penale in Caso di Richiesta di Protezione Internazionale.
“La gestione dei procedimenti penali in Italia prevede un’importante misura di tutela per i cittadini stranieri che manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale. In particolare, il giudizio sul reato di immigrazione clandestina è sospeso durante la procedura per il riconoscimento dello status di asilo. Questa sospensione è necessaria per garantire che i diritti del richiedente non siano pregiudicati e che la procedura di richiesta di protezione possa svolgersi senza interferenze”. È quanto sostiene l’Avvocato Francesco Mazza del Foro di Crotone.
Procedura di Richiesta di Protezione Internazionale
“La domanda di asilo, secondo la normativa italiana, non è soggetta a valutazione di ammissibilità da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Queste devono limitarsi a ricevere la richiesta e a trasmetterla all’autorità competente, ossia le Commissioni territoriali. Questo sistema – afferma l’avvocato Mazza – rispetta la natura del procedimento, che mira all’accertamento di un diritto soggettivo dell’individuo”.
Il Contesto Internazionale e la Situazione in Egitto
“Esempi di gravi violazioni dei diritti umani, come quelle documentate in Egitto, evidenziano l’importanza di garantire un procedimento equo per i richiedenti asilo. Amnesty International ha denunciato sparizioni, torture ed esecuzioni extragiudiziali in Egitto, oltre alla repressione della libertà di riunione pacifica e di espressione. Giornalisti incarcerati per il loro lavoro e manifestanti pacifici arrestati sono sintomi di un clima di repressione che rende fondamentale l’accesso a una procedura di protezione internazionale trasparente e giusta. La richiesta di asilo non necessita di una forma precisa e può essere espressa verbalmente o attraverso comportamenti che chiaramente manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale. Le autorità nazionali – aggiunge Mazza- hanno il dovere di fornire informazioni ai cittadini stranieri e agli apolidi in ingresso nel territorio nazionale circa l’opportunità di presentare domanda di protezione internazionale. Questo è stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15115/2013 e dagli artt. 1, co. 2, e 3 del D.Lgs. n. 145/2015, attuativo della Direttiva 2013/32/UE, e dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 286/1998. L’art. 2 c.1 lett. a del D.Lgs. 142/2015, recepente la Direttiva Accoglienza 2013/33, definisce richiedente asilo anche chi ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale. La Cassazione, nella sentenza n. 21920 del 17 settembre 2020, ha ulteriormente chiarito questi principi, riconoscendo il diritto di protezione internazionale anche a chi ha espresso tale volontà. Il sistema giuridico italiano – conclude l’avvocato Mazza- prevede una serie di tutele per i richiedenti asilo, garantendo che le loro richieste vengano gestite in modo equo e tempestivo, rispettando i diritti fondamentali degli individui. La sospensione del procedimento penale in caso di richiesta di protezione internazionale è una misura necessaria per garantire che i diritti del richiedente non siano compromessi”.