Roma E’ stato stituito, con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024, il codice tributo che potranno utilizzare le imprese di autotrasporto beneficiarie del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, previsto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, articolo 1 comma 296).
Si tratta, in particolare, del credito d’imposta istituito dall’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del Dl n. 144/2022 (decreto Aiuti-ter), ossia il contributo straordinario, sotto forma di tax credit, riconosciuto per l’acquisto di gasolio alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del Testo unico per le imposte sulla produzione e sui consumi (Dlgs. n. 504/1995), ossia l’autotrasporto merci conto terzi. Il gasolio deve essere impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle attività.
La legge di Bilancio 2024 ha esteso l’agevolazione, inizialmente prevista per gli acquisti del secondo trimestre del 2022, anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022. Le regole attuative di questa estensione sono state stabilite con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) n. 263 del 31 maggio 2024. In particolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto, il Mit trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò detto, l’Agenzia ha introdotto il seguente codice tributo, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento:
- “7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
L’Agenzia ricorda che in sede di compilazione del F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Come previsto dal decreto attuativo del Mit, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti l’Agenzia verificherà che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.