ROMA – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024 il c.d. “decreto correttivo” della riforma fiscale (Dlgs n. 108/2024), che si inquadra nel contesto dell’attività generale di revisione del sistema tributario intervenendo in particolare sulla disciplina dell’adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale, di recente ampiamente riformata a seguito degli appositi decreti legislativi delegati di attuazione della legge delega n. 111/2023.Si tratta di interventi apportati sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della già menzionata legge delega, che ha attribuito al Governo la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi dei decreti delegati.
Gli interventi in esame perseguono l’obiettivo di razionalizzare e semplificare talune disposizioni contenute nei decreti di attuazione della delega fiscale garantendo una migliore e più efficace affermazione dei principi e dei criteri direttivi dell’azione di riforma, anche in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco.
Gli interventi sulla disciplina dell’adempimento collaborativo (articolo 1)
L’articolo 1 del decreto in esame modifica parzialmente la disciplina dell’adempimento collaborativo, intervenendo sul recente decreto legislativo delegato n. 221/2023 recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», a sua volta intervenuto sul decreto legislativo n. 128/2015.
In attuazione dell’articolo 17 della legge delega, il legislatore, con il predetto Dlgs n. 221/2023, ha ampliato la platea dei soggetti ammessi e potenziato la portata dell’istituto, in virtù della sua idoneità a fornire benefici sia ai contribuenti che vi accedono, in termini di certezza nell’applicazione delle norme e degli effetti premiali derivanti dal regime, sia all’Amministrazione finanziaria, grazie all’incremento del livello di adempimento spontaneo e, dunque, alla ridotta necessità di intervenire mediante controlli successivi.
In tale cornice è intervenuto l’articolo 1 in oggetto attraverso la previsione di disposizioni integrative e correttive all’istituto in esame, al fine di concretizzare integralmente i criteri e i principi fissati dalla legge delega. Tra i vari interventi:
- viene introdotta una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
- vengono introdotti alcuni chiarimenti per ciò che concerne la disciplina di favore prevista per le violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale;
- viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini di decadenza dell’azione accertativa, introdotte dal Dlgs n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 127/2015;
- vengono introdotte delle modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.
Le novità in tema di adempimenti tributari (articolo 2)
Dando seguito all’attività di razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia, l’articolo 2 del decreto in esame interviene sul Dlgs n. 1/2024, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» prevedendo, in linea generale, differimenti e allineamenti di termini e scadenze periodiche o semplificazione di adempimenti tributari in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall’articolo 16 della legge n. 111/2023. Gli obiettivi sono lo snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, la garanzia di una più efficace azione dell’Amministrazione e, in definitiva, una maggiore collaborazione tra le diverse parti del rapporto tributario e un più efficace perseguimento del livello di tax compliance anche attraverso un’armonizzazione dei diversi termini degli adempimenti tributari.
Più in particolare, l’articolo 2 interviene sul termine entro cui sono resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Isa (entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili) e sulla disciplina dei versamenti periodici Iva, stabilendo che il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre è effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo. Viene, inoltre, anticipato al 16 novembre, anziché al 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro.
Il decreto interviene altresì sul Dlgs n. 175/2014, ampliando, a decorrere dal 2025, la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile, in presenza di apposita delega, anche attraverso uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998.
Viene spostato al 31 ottobre, anziché al 30 settembre, il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di Irap. Per i soggetti Ires, invece, è fissato all’ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono mese, successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per la presentazione della dichiarazione.
È inoltre previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all’interno di un’apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dalla stessa Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
Le attività di liquidazione e controllo (articolo 3)
All’articolo 3 del decreto in esame si fa riferimento all’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.
In particolare, in merito alle comunicazioni elaborate a partire da gennaio 2025, dal ricevimento della comunicazione passano da 30 a 60 i giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, nonché a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.
Come cambia il concordato preventivo biennale (articolo 4)
L’articolo 4 contiene disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, istituto dal Dlgs n. 13/2024, recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale» in attuazione della legge delega n. 111/2023, e destinato a contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti in Italia.
A tal riguardo, il decreto in esame modifica la data per la messa a disposizione dei contribuenti, da parte dell’Agenzia, dei programmi informatici per acquisire i dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, che viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile; per il solo anno 2024 tali programmi saranno resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023.
Sono modificati, inoltre, i termini per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31 luglio ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Quanto ai criteri di accesso, si prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, nel rispetto dei termini previsti, hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5mila euro. Non concorrono al suddetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Vengono poi aggiunte ulteriori cause di esclusione dall’istituto, come nel caso di coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
Il decreto introduce, altresì, alcuni correttivi nella determinazione della base imponibile oggetto della proposta di concordato, allo scopo di escludere quanto non rientra nella gestione caratteristica dell’attività di impresa e di lavoro autonomo.
Viene introdotto inoltre un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Nello specifico, il nuovo articolo 20-bis del Dlgs. n. 13/2024 prevede che per i periodi d’imposta oggetto del concordato, coloro che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del predetto decreto, a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
Il nuovo articolo 31-bis, inoltre, introduce un regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, i quali, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014.
Modifiche alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (articolo 5)
All’articolo 5 sono previste modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. In particolare, viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.
Il contribuente può sempre dimostrare che:
a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
Differimento rottamazione-quater (articolo 6)
Viene differito al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater) con scadenza 31 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.