ROMA 13 AGO 2024 – Nuove disposizioni in tema di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, di sostitutiva sui redditi esteri di persone che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, di associazioni e società sportive dilettantistiche, di Iva e alcune proroghe di termini normativi. Questo e altro nel decreto legge Omnibus (Dl n. 113 del 9 agosto 2024) pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale, composto da 22 articoli e due allegati. Di seguito, le principali misure di carattere fiscale.
Zes unica: un’integrativa e più risorse per il tax credit
Nella parte dedicata alle misure fiscali, il Dl in argomento, all’articolo 1, interviene sulla disciplina del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli investimenti realizzati nella Zes unica Mezzogiorno (articolo 16 del Dl n. 124/2023). Il decreto prevede che gli operatori economici, i quali hanno presentato l’apposita comunicazione per prenotare l’agevolazione fiscale , al fine di non perdere il bonus, devono inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa. Lo scopo dell’adempimento è attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione già presentata.
Nell’integrativa, il cui modello deve essere predisposto e approvato con provvedimento del direttore della stessa Agenzia, vanno indicati l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati (che non devono essere superiori a quelli “preventivati” nella prima comunicazione) e le relative fatture elettroniche. Inoltre, la comunicazione deve contenere gli estremi della certificazione che attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (articolo 7, Dm 17 maggio 2024).
Il medesimo articolo 1, poi, amplia la copertura destinata alla misura agevolativa oltre il limite pari a 1.800 milioni di euro stanziato per il 2024 (articolo 16, comma 6, Dl 124/2023).
Regime opzionale “neo residenti”, aumentata l’imposta sostitutiva per aderire
L’articolo 2 del decreto Omnibus aumenta l’importo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che decidono di portare la propria residenza in Italia (regime opzionale dei “neo residenti”). La scelta di questo regime, definito dall’articolo 24-bis del Tuir, comporta il pagamento di un’imposta forfettaria per ciascuna annualità in riferimento al quale opera l’opzione. La nuova norma del Governo raddoppia l’importo dell’imposta sostitutiva, da 100mila a 200mila euro, per i soggetti che optano per questo tipo di tassazione e che trasferiscono la loro residenza in data successiva al 10 agosto 2024. L’adesione al regime deve avvenire con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.
Misure fiscali nel campo dello sport
Il decreto proroga le agevolazioni Iva previste per le associazioni sportive dilettantistiche e apporta alcuni chiarimenti relativi al regime Iva per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, per sostenere gli operatori del settore sportivo, il credito d’imposta concesso per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81, Dl 104/2020), viene esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024. A tal proposito vengono stanziate nuove risorse.
In particolare, gli investimenti in campagne pubblicitarie devono essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolti a leghe e società sportive professionistiche e a società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e non superiori a 15 milioni di euro. Limiti che non si applicano se la lega, la società o l’associazione si siano costituite a partire dal 1° gennaio 2023.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo aver avuto il benestare del dipartimento dello Sport, a cui i beneficiari devono inviare un’apposita istanza, i cui termini di trasmissione saranno pubblicati sul sito dello stesso dipartimento.
Inoltre, al fine di sostenere la filiera equina, all’elenco dei beni e servizi soggetti all’aliquota Iva agevolata del 5% (Tabella A parte II-bis del Decreto Iva) viene aggiunto il numero 1-octies), relativo a “cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita”.
Frontalieri, nuova imposta sostitutiva sul lavoro dipendente
Per alcuni lavoratori frontalieri che risiedono nei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto n. 113/24, è possibile optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera. La somma da pagare, sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, ammonta al 25% delle imposte applicate nel Paese transalpino sullo stesso reddito. Per poter rientrare nell’applicazione della nuova imposta:
- il lavoratore deve qualificarsi come “frontaliere” ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori che operano a cavallo tra i due Paesi
- alla data del 23 dicembre 2020, di entrata in vigore del già menzionato Accordo, svolgeva (o aveva svolto a partire dal 31 dicembre 2018) attività di lavoro dipendente nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore svizzero
- i redditi su cui applicare la sostitutiva devono essere assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 dell’Accordo.
L’opzione per l’imposta istituita dal nuovo decreto va effettuata con la dichiarazione dei redditi e la scadenza del versamento segue quella del saldo delle imposte. La scelta per la sostitutiva esclude automaticamente la possibilità di portare in detrazione sul proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione.
È consentito di optare per l’imposta sostitutiva anche ai lavoratori del Comuni delle province di Brescia e Sondrio riportati nell’Allegato 2 al Dl n. 113, per i quali ricorrono le condizioni richieste per gli altri Comuni già ammessi, tuttavia con la specifica che alla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 (o tra il 31 dicembre 2018 e tale data) abbiano svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
Per i lavoratori che optano per la nuova misura di tassazione, rimangono valide le disposizioni dai commi 237 a 239 della legge di bilancio per il 2024, relativamente al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale; i frontalieri, però, maturano una detrazione pari al 20% di tale quota, da scalare dall’imposta sostitutiva.
Adeguamento delle esistenze di magazzino e rivalutazione partecipazioni e terreni, nuovi cerchietti rossi sul calendario
Il Dl agostano rimette mano alle due opzioni, previste dalla legge di Bilancio 2024, per l’adeguamento delle esistenze di magazzino da parte delle imprese relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 (rispettivamente, articolo 1 commi 78-85 e comma 52 della legge n. 213/2023).
Per quanto riguarda il calendario relativo alla procedura di adeguamento delle esistenze di magazzino, il Decreto dà tempo fino al 30 settembre 2024 per il versamento della prima delle due rate dovute.
Ricordiamo che la norma (legge n. 213/2023, articolo 1, comma 82) prevede che l’importo dovuto ai fini del perfezionamento dell’istituto avvenga in due rate, di cui la prima con scadenza fissata, in origine, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Il differimento riguarda la prima rata per i soggetti per i quali il termine scadeva entro il 29 settembre. Sempre al 30 settembre è differito il termine anche per la seconda rata se, in applicazione del primo differimento, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda.
Inoltre, i soggetti per cui il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024, aggiunge il decreto, possono effettuare l’adeguamento delle esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.
Novità anche sull’opzione per la rivalutazione di terreni e partecipazioni , prevista, anch’essa, dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 52 legge n. 213/2023): il Dl n. 113/2024, infatti, ha riaperto i termini per l’opzione che consente a persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali (per le attività fuori dell’attività di impresa) e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024 versando un’imposta sostitutiva del 16%. Chi si fosse perso questa opportunità ha tempo fino al 30 novembre 2024 per svolgere gli adempimenti che erano stati fissati con termine al 30 giugno 2024, ossia il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, nonché la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.