Roma – L’inerenza costituisce un requisito fondamentale per la determinazione del reddito d’impresa circa la riferibilità del costo all’attività produttiva del reddito soggetto a tassazione con conseguente inclusione nel principio di inerenza anche dei profili di congruità o antieconomicità delle spese sostenute dall’imprenditore.
Sicché, a fronte dell’eventuale manifesta antieconomicità dell’operazione, spetta al contribuente dimostrare l’effettività e l’inerenza della spesa. In questi termini si è espressa la Cassazione, con l’ordinanza n. 16914 del 19 giugno 2024.
Nel merito, la Ctp di Massa Carrara, annullando l’atto impugnato, accoglieva il ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento, per imposte dirette e Iva, in relazione all’anno 2008, con il quale erano stati disconosciuti costi, costituiti da una quota dei canoni corrisposti a un’altra società per la locazione di un immobile, ritenuti indeducibili per difetto di inerenza.
La Ctr della Toscana rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate sostenendo che l’atto accertativo non fosse adeguatamente motivato, con riferimento al disconoscimento dell’inerenza dei costi relativi al canone di locazione corrisposto per la detenzione dei locali in cui si svolgeva l’attività dell’impresa, trattandosi di spese che concorrevano per natura e per destinazione a generare ricavi; e non avendo l’ufficio motivato sotto altri profili la non deducibilità di detti costi.
L’ufficio ha impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione affidato a due motivi. I giudici di legittimità, con l’ordinanza n.16914 del 19 giugno scorso, hanno accolto il ricorso dell’ufficio, rinviando ad altra sezione della Ctr Toscana. Partendo dal merito della controversia, la Cassazione ha richiamato un proprio recente orientamento, in base al quale si è cercato di ricollegare il principio di inerenza dei costi deducibili esclusivamente all’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di ogni valutazione di tipo quantitativo (cfr Cassazione n. 450/2018), considerando i parametri di congruità e antieconomicità solo meri indici sintomatici dell’inesistenza di tale requisito (cfr Cassazione nn. 3170 e 18904 del 2018).
Con riguardo alla ripartizione dell’onere probatorio, invece, la suprema Corte ha ribadito che “…in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (cfr Cassazione n. 13300/2017).
Anche in tema di Iva, la Cassazione ha affermato che, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione, quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato (cfr Cassazione n. 18904/2018).
Nel caso concreto, la Ctr Toscana non si è attenuta ai richiamati principi, limitandosi ad affermare che l’avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato con riferimento al disconoscimento dell’inerenza dei costi, senza verificare se la spesa sostenuta dalla contribuente per i canoni di locazione fosse sproporzionata (e quindi manifestamente antieconomica) rispetto al canone di leasing pagato, a sua volta, dalla società locatrice e a quelli concordati con altri soggetti, tenuto conto:
-
dell’estensione dell’immobile concesso in leasing
-
delle modalità con le quali era stata determinata la misura di detto canone
-
della sua incidenza sul risultato di bilancio, in relazione al volume di affari conseguito dalla società negli anni dal 2008 al 2011, considerati anche i legami che univano alcuni soci della compagine locataria e della locatrice.
Inoltre, e per concludere, a fronte dell’eventuale manifesta antieconomicità dell’operazione, spettava poi alla contribuente dimostrare l’effettività e l’inerenza della spesa contestata.