Eccedenza Iva nel triennio, senza dichiarazioni non c’è rimborso

L'assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione ai tre periodi di imposta, con il conseguente riporto anno per anno, rappresenta un requisito richiesto dalla legge

Roma – Per la presentazione della richiesta di rimborso Iva in caso di minore eccedenza detraibile del triennio è necessario l’assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione alle dichiarazioni dei tre periodi di imposta. Con la presentazione della dichiarazione, infatti, viene cristallizzato il riporto dell’eccedenza risultante dal periodo precedente e ciò consente di verificarne l’esistenza. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 20676 del 25 luglio 2024. La controversia deriva dal ricorso con il quale una società ha impugnato un diniego di rimborso di eccedenza Iva, indicata nella dichiarazione del periodo di imposta 2015, a seguito di maturazione di un credito generato nei due periodi di imposta precedenti.

Il provvedimento di diniego è stato motivato con l’omissione delle dichiarazioni dei due periodi di imposta successivi a quello della maturazione dell’eccedenza, con conseguente azzeramento dei crediti Iva. La Ctp di Milano ha accolto il ricorso.
La Ctr della Lombardia, invece, ha accolto l’appello dell’ufficio, osservando che nel caso di specie l’eccedenza detraibile, maturata nel periodo 2012 e indicata nella dichiarazione Unico 2013, era stata tardivamente riportata nelle dichiarazioni dei due periodi di imposta 2013 e 2014, presentate nel 2016 e chiesta a rimborso nel Quadro VX della dichiarazione del periodo di imposta 2015 (rigo VX).

Pertanto, il giudice di appello ha ritenuto che la società non avesse presentato tempestivamente l’istanza di rimborso per la dichiarazione del periodo di imposta 2012, dovendosi ritenere tardiva la domanda prodotta con la dichiarazione 2015, quindi oltre il secondo anno dalla maturazione del credito. La società ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro argomentazioni alle quali l’ufficio ha risposto con un controricorso.

Con la sentenza n.20676 del 25 luglio scorso, la Cassazione ha rigettato il ricorso di controparte sulla base delle seguenti sintetiche motivazioni. I giudici hanno premesso che la dichiarazione Iva del periodo di imposta 2012, tempestivamente depositata, presentava una eccedenza di imposta, non richiesta a rimborso ma riportata a nuovo. Inoltre, risultava che le dichiarazioni Iva dei due periodi di imposta successivi (2013 e 2014) erano state omesse e depositate tardivamente nel 2016; dichiarazioni nelle quali era stata riportata altra eccedenza Iva di differente importo.

Nel caso di specie, ai fini della presentazione della richiesta di rimborso in caso di minore eccedenza detraibile del triennio, il requisito richiesto dalla legge è l’assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione alle dichiarazioni dei tre periodi di imposta in oggetto. Con l’assolvimento di detti obblighi dichiarativi, viene cristallizzato il riporto dell’eccedenza risultante dal periodo precedente e ciò consente di verificare l’esistenza dell’eccedenza di imposta.

Posta la questione in tali termini, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Ctr Lombardia fosse conforme a diritto, pur correggendone la motivazione, ritenendo che il contribuente non avrebbe potuto presentare la domanda di rimborso della minore eccedenza del triennio a termini dell’articolo 30, quarto comma, del Dpr n. 633/1972, non in quanto decaduto dal diritto al rimborso, bensì per assenza del requisito formale della presentazione delle dichiarazioni dei due periodi di imposta successivi, presentate tardivamente e quindi omesse.

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