Roma – Sulla scia delle modifiche normative che hanno interessato il sequestro preventivo in ambito penale, con la risoluzione n. 45 del 2 settembre u.s. l’Agenzia delle entrate fa il punto sugli obblighi dichiarativi e di versamento cui è tenuto l’amministratore giudiziale ai fini fiscali. Il documento conferma, in sostanza, i chiarimenti già forniti con precedenti documenti di prassi e tramite le risposte a specifiche istanze dei contribuenti e, in particolare, con la risoluzione n. 70/2020 e le risposte n. 276 e n. 496, pubblicate rispettivamente il 21 aprile e il 21 luglio 2021
Sotto i riflettori, il sequestro preventivo previsto dagli articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del cpp, per il quale, come è stato già chiarito, sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo, n. 159/2011, ossia del Codice delle leggi antimafia.
Il tema, più specificatamente, è la nomina da parte del giudice che dispone il sequestro dell’amministratore giudiziario dei beni interessati, disciplinata dall’articolo 104-bis delle disposizioni attuative cpp, e le responsabilità dell’incaricato. La norma, più volte ritoccata, da ultimo è stata modificata dal Dlgs n. 150/2022. La nuova formulazione non prevede più un rinvio generale alle disposizioni del libro I, titolo III, del Codice delle leggi antimafia, ma alle sole disposizioni che, al loro interno, “recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni”.
In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 104-bis revisionato recita “Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”.
Dal nuovo dettato normativo è nata l’esigenza di fare il punto sull’attuale applicabilità (o meno) delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento previste dal Codice antimafia a tutte le forme di sequestro penale.
L’Agenzia delle entrate ritiene che gli obblighi dichiarativi e di versamento disciplinati dall’articolo 51, del libro I, titolo III, del Codice richiamato, nonostante l’evoluzione normativa, continuino a rientrare tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario.
Di conseguenza, l’Amministrazione conferma che l’articolo 51 del Dlgs n. 159/2011 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale. Nel momento in cui la confisca è revocata, l’amministratore giudiziario deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, al soggetto a cui vengono restituite le proprietà.
In sintesi, come evidenziato in precedenti documenti di prassi e in particolare nella circolare n. 31/2014, l’Agenzia chiarisce che, ferma restando l’applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente durante il sequestro:
- “è disposta la ”sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la ”sospensione” limitata al ”versamento”, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;
- è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;
- ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (”Redditi fondiari”) e dell’articolo 70 (”Redditi di natura fondiaria”) del TUIR; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (”Proventi immobiliari”) del Tuir, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile”.
Il reddito imponibile relativo ai beni confiscati deve, comunque, essere indicato nella dichiarazione dei redditi, per consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.
Per quanto concerne le dichiarazioni fiscali, il documento di prassi precisa che l’amministratore giudiziario deve assolvere gli obblighi dichiarativi per i periodi d’imposta interessati, i modelli (Redditi Pf, Irap e 770[) devono essere intestati al defunto con l’indicazione del codice fiscale del deceduto inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5). Inoltre, soltanto nel frontespizio del modello Redditi Pf, nella sezione “DATI DEL CONTRIBUENTE”, deve essere barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di “dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati”.