Roma – Tutto pronto per il tax credit Zls. Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, sono definite le modalità di accesso al credito di imposta riconosciuto alle imprese per gli acquisti di beni strumentali nuovi, da destinare alle Zone logistiche semplificate, effettuati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Il decreto è siglato dal ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
Per il 2024 il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro. Le domande telematiche potranno essere inviate all’Agenzia dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con un apposito modello di prossima approvazione.
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 13 del Dl n. 60/2024 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”), è riferita agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese, già esistenti e nuove, che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (Zls) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. La disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche semplificate è contenuta nella legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 61-65 della legge n. 205/2017) e dal Dpcm n. 40/2024, che contiene il regolamento di istituzione delle Zls.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite F24 da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di spettanza del contributo.
Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l’investimento, devono mantenere l’attività nella Zona logistica semplificata per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.
Ammessi ed esclusi
Possono fruire del contributo le imprese di qualunque forma giuridica che già operano o che si devono stabilire nella Zls. Sono esclusi i soggetti che operano nell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite e dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Parimenti non sono ammesse al beneficio le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e quelle in difficoltà secondo i criteri individuati nell’articolo 2 punto 18 del Regolamento Ue n. 651/2014.
Investimenti agevolabili
È necessaria, in primo luogo, la presenza di un progetto di “investimento iniziale” come definito dal Regolamento Ue 651/2014, articolo 2, punti 49, 50 e 51:
- 49: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacita’ di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa
- 50: “attivita’ uguali o simili”: attivita’ che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attivita’ economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attivita’ economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonche’ alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici
- 51: “investimento iniziale a favore di una nuova attivita’ economica”: un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attivita’ di uno stabilimento, a condizione che le nuove attivita’ non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attivita’ che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione;
Rientrano nel perimetro della norma di favore gli acquisti di beni, anche tramite leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zls. È incluso anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti stessi, utilizzati per l’attività produttiva.
Per quanto riguarda il momento in cui gli investimenti si considerano effettuati valgono le regole indicate negli articoli 109 e 110 del Tuir (a titolo di esempio, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende). Per ciascun progetto di investimento il limite di spesa è fissato in 100 milioni di euro, fermo restando il tetto complessivo. Non sono agevolabili gli investimenti sotto ai 200mila euro.
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa. Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
Il credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per una percentuale fissata da un provvedimento dell’Agenzia da emanare entro dieci giorni dalla scadenza dei termini relativi alle comunicazioni. Se il totale dei crediti richiesti non supera il limite di spesa, tale percentuale sarà pari al 100 per cento.