Roma – La notificazione di un atto tributario, eseguita da un messo comunale la cui nomina sia eventualmente invalida, deve essere considerata nulla e non giuridicamente inesistente, con la conseguente sanatoria del vizio, ai sensi dell’articolo 156 del codice di procedura civile, quando l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo di pervenire nella sfera di conoscenza dell’interessato, che lo abbia potuto compiutamente contestare in giudizio.
Questa, in sintesi, la conclusione raggiunta dalla Cassazione, con la sentenza n. 25664 dello scorso 25 luglio, ove il supremo Collegio ha altresì ribadito che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedurale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola del relativo iter procedimentale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio in sede giurisdizionale.
La vicenda processuale
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con ricorso che è stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Savona.
Il verdetto, confermato in secondo grado dal collegio regionale della Liguria con sentenza n. 1442 del 15 dicembre 2015, è stato di rigetto delle eccezioni che l’interessato aveva sollevato rispetto alla notificazione dell’atto impositivo che, a suo dire, sarebbe stata viziata sotto il profilo dell’inesistenza giuridica, in quanto effettuata da persona avente la qualifica di messo comunale e, come tale, inquadrato nella pianta organica dell’ente locale, la cui nomina doveva ritenersi invalida.
Nel ricorso di legittimità, la parte privata ha riproposto le doglianze riguardanti la notifica, in particolare precisando che questa era stata eseguita da soggetto che, a suo parere, non poteva essere considerato messo comunale, trattandosi di figura giuridica non più prevista e, altresì, in considerazione del fatto che il provvedimento di nomina, a firma del Sindaco, non sarebbe stato idoneo ai fini dell’attribuzione della relativa qualifica. Di conseguenza, ha concluso il ricorrente, la notificazione dell’atto tributario avrebbe dovuto considerarsi giuridicamente inesistente, e in quanto tale non sanabile ai sensi dell’articolo 156, terzo comma, cpc, in base al quale “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
La pronuncia della Corte
La Corte ha disatteso la doglianza, svolgendo il seguente, articolato, percorso argomentativo:
- in primis, richiamando il principio generale per il quale, in tema di notificazione di atti del processo, il vizio di inesistenza è configurabile, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”;
- quindi, ricordando che, anche relativamente alla notificazione degli atti impositivi, per costante orientamento di legittimità, opera la regola della sanatoria dell’eventuale vizio di nullità dell’iter notificatorio qualora l’atto abbia raggiunto l’effetto cui era preordinato, come ad esempio nell’ipotesi in cui l’invalidità della notifica non abbia comunque pregiudicato il diritto di difesa del contribuente che, in sede di ricorso giurisdizionale contro l’atto valutato come viziato, ne abbia diffusamente contestato il contenuto;
- infine, riaffermando l’insegnamento secondo cui è inammissibile un’eccezione con la quale si lamenti di per sé un vizio procedimentale senza illustrarne il concreto pregiudizio rispetto alla piena esplicazione del diritto di difesa.
I riportati principi, spiegano i giudici di piazza Cavour, trovano applicazione nel caso di notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia in ipotesi illegittimo, configurandosi al riguardo non un vizio di giuridica inesistenza della notificazione, bensì di mera nullità che “sarebbe stato comunque sanato con efficacia ex tunc per il principio del raggiungimento dello scopo, avendo avuto la contribuente «certa conoscenza dell’atto stesso», in quanto consegnato «a mani» della stessa … non avendo la contribuente neanche allegato la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale della controversia”.
Osservazioni
L’odierna pronuncia risulta coerente con l’orientamento di legittimità che, consolidatosi nell’ultimo decennio, ritiene la disciplina generale della nullità degli atti (e della notificazione) fondata sul principio di “strumentalità” delle forme, nel senso cioè che la nullità non discende ex se dalla sola violazione della forma, dovendo piuttosto aversi riguardo alle conseguenze che il vizio di forma può aver comportato sull’idoneità dell’atto (o della notifica) a raggiungere lo scopo cui è preordinato: ciò in quanto le forme degli atti “sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere” (Cassazione, sezioni unite, n. 14916/2016; Cassazione, n. 34898/2021; 1015/2022; 1459/2024).
Inoltre, viene ribadito un altro principio guida nella teoria generale delle notificazioni ovvero, sulla scia di Cassazione, sezioni unite, n. 19854/2004, quello secondo il quale la notifica di un atto tributario non influisce sull’esistenza di tale atto, ma ne condiziona semplicemente l’efficacia con la conseguenza che “tanto la nullità quanto l’inesistenza della notifica dell’atto non assumono rilievo, laddove l’atto amministrativo di imposizione tributaria abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo” (Cassazione, n. 23518/2024. Vedi anche Cassazione, n. 21864, 21444, 10611, tutte del 2024)
Per completezza, ed in conclusione, si ricorda infine che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7-sexies (vizi delle notificazioni) della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), “È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento”.