rOMA – Nel caso di operazioni straordinarie (incorporazioni, scissioni, eccetera), i crediti fiscali, che derivano da interventi di ristrutturazione edilizia e transitati nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, possono essere utilizzati in compensazione direttamente tramite modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, sostiene l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 4/2024, il modello F24 deve essere compilato indicando nella sezione ”Contribuente”, nel campo:
- ”Codice fiscale” (primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione
- ”Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 Soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Infine, la compensazione deve essere effettuata nel modello F24, riportando in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando una distinta delega di pagamento unificato, per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione della beneficiaria/incorporante.