ROMA – È possibile richiedere l’agevolazione “prima casa” anche con dichiarazione di successione presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione (ex articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni – Tus), entro determinati limiti temporali. Ciò, sul presupposto dell’assenza di un termine “a pena di decadenza” sia per la richiesta di fruizione dell’agevolazione “prima casa”, sia per la presentazione della dichiarazione di successione da parte del contribuente.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024.
L’Agenzia rammenta, in via preliminare, che l’agevolazione “prima casa”, per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, è disciplinata dall’articolo 69 della legge n. 342/2000, che prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa dalle categorie A1, A8 e A9, e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla Nota II-bis, all’articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur).
L’agevolazione deve essere richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione. In tale sede, va evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile (ossia all’apertura della successione), dei suddetti requisiti e condizioni.
Nel caso in cui l’agevolazione in esame non sia stata richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione, è possibile integrare la medesima tramite una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (cfr circolare n. 44/2001 e risoluzione n. 110/2006).
Quanto ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione, l’Agenzia rammenta che la dichiarazione deve essere ordinariamente presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione e che fino alla scadenza di tale termine la dichiarazione può essere modificata (articolo 31 del Tus). Inoltre, vengono richiamate le disposizioni relative ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, secondo cui i soggetti obbligati al pagamento liquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione “anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio” (articolo 33, comma 1, del Tus).
Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo 27 del Tus, comma 4, “Se la dichiarazione della successione è stata omessa l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all’art. 28, comma 6, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa”.
Dalle richiamate norme, emerge che, nei casi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione è liquidata e l’ufficio provvede a effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e a irrogare le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione.
Riguardo alla emendabilità della dichiarazione di successione, con risoluzione n. 8/2012 è stato chiarito che i contribuenti possono rettificare gli errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e che gli uffici sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
Dunque, la possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” oltre il termine ordinario, con una dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta (ex articolo 27, comma 3, del Tus).
Nel caso, invece, di omissione della presentazione della mancata dichiarazione di successione, l’agevolazione può essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento per l’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (ex articolo 27, comma 4, del Tus).
Infine, per le ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi, previsto dalla lettera a) della Nota II-bis, per il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile, il nuovo documento di prassi chiarisce che l’agevolazione “prima casa” non può essere richiesta – in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione – in quanto la dichiarazione di voler stabilire la residenza deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente, nell’atto di acquisto, o nell’atto integrativo prima dello scadere del termine dei diciotto mesi (cfr risoluzione n. 53/2017).