Roma – I servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale sono disponibili all’interno dell’area riservata dell’Agenzia, previa accettazione delle condizioni generali di utilizzo. Per l’accesso ai servizi è possibile stipulare apposite convenzioni sulla base delle esigenze istituzionali. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, non sono più dovuti gli importi per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, indicati nel provvedimento del 17 dicembre 2014.
Sono alcune delle precisazioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia del 30 dicembre 2024. Il provvedimento fa seguito alle importanti innovazioni in tema di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale introdotte dall’articolo 7, Dlgs n. 139/2024 che ha attribuito, fra l’altro, all’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole sulla libera consultazione dei servizi.
La consultazione telematica degli atti catastali può essere effettuata anche presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti a seguito di stipula di apposita convenzione tra l’Agenzia e l’Ente da redigere in base allo schema allegato al provvedimento. Per una consultazione sempre più agevole sarà possibile effettuare le consultazioni telematiche presso apposite postazioni degli enti, anche in assenza di convenzione con modalità che saranno definite da un provvedimento delle Entrate.
Le pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001), i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico (articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs n. 82/2005) possono accedere in base alle competenze territoriali, direttamente o tramite persone delegate, ai dati catastali presenti nel Sit (Sistema integrato del territorio) anche tramite Smidt (Servizi massivi di interscambio dati – Territorio), quei servizi cioè che rendono disponibili i dati catastali presenti nel Sit a pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico. Per l’accesso è necessario aderire alle condizioni di servizio disponibili nel sito dell’Agenzia.
Gli Enti, specifica inoltre il provvedimento, continuano ad utilizzare i servizi del Portale per i Comuni, mentre i Comuni continuano a fruire del servizio telematico sulla titolarità di diritti reali su beni immobili (provvedimento dell’Agenzia del territorio del 16 giugno 2008).
Resta ferma anche la fruizione telematica dei dati ipotecari e catastali tramite la Pdnd (Piattaforma digitale nazionale dati).
Nessuna variazione, inoltre, sulla consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale per i beni immobili di proprietà o sui quali l’utente sia titolare di un altro diritto reale di godimento (provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2014 e del 2 agosto 2016).
Il provvedimento di oggi fornisce alcune precisazioni sul periodo transitorio, chiarendo che i servizi di consultazione telematica già erogati a seguito di convenzione presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti, in assenza di espressa volontà contraria dell’Ente continuano ad essere forniti sulla base degli accordi presi, fino all’eventuale nuova stipula che dovrà avvenire non oltre il 30 giugno 2025.
L’Agenzia inoltre, considerando che a partire dal 1° gennaio 2025 le consultazioni telematiche catastali saranno gratuite, procederà a svincolare le polizze fideiussorie e dei depositi cauzionali esistenti.